L’ascensore è indubbiamente, tra i beni comuni, quello che comporta per gli amministratori maggiori problemi; basti pensare, infatti, alle attività di verifica semestrale -da parte del manutentore- e di verifica biennale straordinaria –da parte degli organismi notificati- che, se omesse, possono, in caso di incidenti, essere fonte di gravi responsabilità civili e penali per l’amministratore.
Le difficoltà.
In epoca di Covid 19 le difficoltà gestionali sono aumentate a dismisura, in quanto, alla manutenzione materiale dell’impianto, si aggiunge la necessità di garantirne la salubrità dal punto di vista sanitario, posto che per le ridotte dimensioni della cabina e la frequenza di utilizzo da parte di condòmini e terzi, esso ben si presta ad essere un potenziale focolaio di contagio.
Ecco allora, emergere per l’amministratore la necessità di disciplinarne l’uso, indicando le prassi più corrette di utilizzo, adottando determinati accorgimenti.
Cosa fare?
Di seguito, alcune utili indicazioni che, ove scrupolosamente osservate, consentiranno all’Amministratore di gestire con relativa tranquillità, dal punto di vista sanitario, l’ascensore condominiale:
- aver cura di fare utilizzare l’impianto da una sola persona per volta;
- mantenere l’igiene assoluta della cabina e della pulsantiera, se del caso attraverso la sanificazione;
- inserire il dispenser per l’erogazione di prodotti specifici per la disinfezione delle mani.
Ricordiamo, infine:
- di attenersi alle indicazioni governative in materia di prevenzione e contenimento del contagio da Covid 19;
- divieto di assembramento;
- obbligo di osservare il distanziamento sociale;
- indossare le mascherine;
La mancata osservanza di tali disposizioni, può comportare per l’amministratore non sufficientemente accorto, e/o prudente, il rischio di subire azioni di responsabilità professionale, con conseguente richiesta di risarcimento danni contrattuali per aver colposamente cagionato eventuali contagi.
Riteniamo che la materia sarà oggetto di successivi interventi che possano chiarire i limiti delle responsabilità –anche di natura penale- ricadenti in capo al gestore della cosa comune, per ora chiamato a far fronte, da solo, ad una situazione sanitaria in continua evoluzione.
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