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L’amministratore di condominio risponde in proprio per l’accesso ai documenti richiesti dai condomini

L’amministratore di condominio risponde in proprio per l’accesso ai documenti richiesti dai condomini

Il Tribunale di Milano ribadisce il principio secondo cui la responsabilità per l’omessa consegna dei documenti condominiali è personale dell’amministratore e non del condominio.

Il Tribunale di Milano, con la sentenza n. 3445/2025, ha ritenuto che quando un condomino chiede la consegna o la visione di documenti condominiali, il soggetto che deve rispondere in caso di inadempimento è l’amministratore personalmente, e non il condominio.

I fatti e il percorso processuale

La vicenda nasce da un decreto ingiuntivo emesso contro un amministratore che non aveva consegnato ai condomini il registro anagrafe condominiale.

L’amministratore proponeva opposizione al decreto ricevuto, sostenendo di non essere personalmente tenuto a tale adempimento, ma che la richiesta dovesse essere rivolta al condominio, ente di gestione rappresentato da lui stesso.

Il Tribunale ha chiarito che, in assenza di una delibera assembleare che autorizzi specificamente l’amministratore a proporre opposizione, quest’ultimo agisce senza titolo, confermando l’importanza di una corretta gestione del mandato assembleare.

Inoltre, viene rilevato un vizio procedurale nell’esperimento della mediazione in quanto non era stato coinvolto il condominio quale soggetto titolare dei dati, ma solo l’amministratore in proprio.

La decisione del Tribunale di Milano

Il Tribunale ha revocato il decreto ingiuntivo, riconoscendo la carenza di legittimazione passiva del condominio, ma ha condannato l’amministratore personalmente al pagamento delle spese processuali. È stata inoltre dichiarata la cessazione della materia del contendere, poiché nel frattempo i documenti erano stati consegnati.

Il principio di diritto affermato è chiaro: l’amministratore di condominio è responsabile personalmente per la mancata consegna dei documenti richiesti dai condomini, in virtù del mandato conferitogli ex art. 1129 c.c.

Questo implica che l’amministratore, pur agendo per conto del condominio, assume una responsabilità diretta, e può essere citato personalmente in giudizio per inadempimento contrattuale.

La sentenza ribadisce inoltre il ruolo dell’amministratore come Responsabile del trattamento dei dati personali ex GDPR, mentre il Titolare resta il condominio stesso.

È quindi compito dell’amministratore garantire l’accesso ai documenti, salvo non vi siano ostacoli oggettivi o un uso abusivo del diritto da parte del richiedente.

Conclusioni

Questa pronuncia rafforza un principio fondamentale per la professione dell’amministratore di condominio: la diligenza nella gestione documentale è un dovere non solo verso il condominio, ma anche verso ciascun condomino.

Ignorare o ritardare la consegna dei documenti può esporre l’amministratore a conseguenze dirette e personali, inclusi procedimenti giudiziari e condanne alle spese.

Per gli amministratori, è quindi essenziale:

  • Garantire sempre la consegna tempestiva dei documenti richiesti
  • Evitare di opporre resistenza formale o pretestuosa alle richieste legittime dei condomini
  • Mantenere una gestione ordinata e trasparente dei documenti
  • Chiarire in assemblea le proprie responsabilità e ottenere delibere di incarico precise quando si avviano azioni giudiziarie

©Riproduzione riservata

Avv. Peter Lewis Geti

Via Curtatone e Montanara, 28 - 56126 Pisa (PI) studio@avvocatogeti.com http://www.avvocatogeti.com

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