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L’amministratore è estraneo ai rapporti contrattuali tra la società venditrice e singoli condomini. Per agire ci vuole uno specifico mandato dell’assemblea

L’amministratore è estraneo ai rapporti contrattuali tra la società venditrice e singoli condomini. Per agire ci vuole uno specifico mandato dell’assemblea

Vizi e difetti di costruzione, l’amministratore di condominio non può agire autonomamente anche se sono coinvolte parti comuni

Vizi e difetti di costruzione

Azione contrattuale di garanzia ex art. 1669

Poteri dell’l’amministratore di condominio

 

In tema di azione contrattuale di garanzia ex art. 1669 c.c., l’amministratore del condominio – salvo che ne abbia ricevuto specifico mandato dall’assemblea – non è legittimato a promuovere un giudizio quando, sia pure in correlazione alle parti comuni dell’edificio, si controverta sull’adempimento di obbligazioni derivanti ai singoli contratti stipulati con i venditori e che…

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Avv. Giuseppe Donato Nuzzo

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