L’art. 90 («Obblighi del committente o del responsabile dei lavori») del D.Lgs. 81/2008, recante «Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro», attribuisce al committente (o al responsabile dei lavori, ove nominato) una serie di compiti di verifica documentale ai fini della qualificazione delle imprese coinvolte nell’esecuzione dell’appalto.
Gli obblighi generali in materia di qualificazione dell’appaltatore
- iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell’appalto
- documento di valutazione dei rischi di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a) o autocertificazione di cui all’articolo 29, comma 5, D.Lgs. 81/2008
- documento unico di regolarità contributiva di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007
- dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all’art. 14 D.Lgs. 81/2008
- iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell’appalto
- specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al presente decreto legislativo di macchine, attrezzature e opere provvisionali
- elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione
- attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria ove espressamente previsti dal presente decreto legislativo e) documento unico di regolarità contributiva di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007
Laddove l’impresa appaltatrice affidi l’esecuzione delle opere in subappalto, gli obblighi di controllo sono posti a carico del datore di lavoro dell’impresa affidataria (che, nell’ambito del subappalto, riveste la qualifica di committente) verificando l’idoneità tecnico professionale dei subappaltatori e dei lavoratori autonomi con gli stessi criteri sopra indicati.
In ogni caso, è onere del committente la richiesta alle imprese esecutrici di una dichiarazione dell’organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all’Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti.
Il controllo della patente a crediti
Il committente, nell’ambito degli appalti, è tenuto a richiedere il possesso della patente a crediti nell’elenco della documentazione trasmessa dagli appaltatori e subappaltatori?
L’INL richiama espressamente la previsione di cui all’art. 90, del D.Lgs. n. 81/2008, con particolare riferimento al comma 9 lett. b-bis), che impone, appunto, alla verifica del possesso della patente (o del documento equivalente) di cui all’art. 27 nei confronti delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi, anche nei casi di subappalto, ovvero dell’attestazione di qualificazione SOA.
Di conseguenza, come anche chiarito dalla circolare dell’INL n. 4/2024, ai sensi dell’art. 157 del D.Lgs. n. 81/2008, il committente (o il responsabile dei lavori) che non abbia effettuato le citate verifiche è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 711,92 ad euro 2.562,91.
Il fondamento della responsabilità dell’amministratore di condominio
Le responsabilità e gli obblighi sin qui segnalati riguardano espressamente il committente o, laddove nominato, il responsabile dei lavori.
Nel caso del condominio, il Committente è identificato nell’Ente di gestione che opera “attraverso” l’attività dell’amministratore, su cui ricadono – di conseguenza – tutte le responsabilità in merito le attività di qualificazione degli appaltatori (e subappaltatori).
Viceversa, laddove il Condominio espressamente nomini un Responsabile dei lavori (attività che può essere svolta anche dall’Amministratore, ovviamente), gli oneri di verifica della qualificazione delle imprese appaltatrici (e subappaltatrici) ricadono in capo a detto soggetto.
Nel primo caso e nel secondo, ove il RL nominato sia lo stesso amministratore, si definiscono delle responsabilità qualificate in capo all’Amministratore di condominio, che attengono espressamente all’obbligo (per le imprese e i lavoratori autonomi) di possedere e mostrare la patente a crediti. In relazione a tali responsabilità, l’art. 157 D.Lgs. 81/2008 prevede una specifica sanzione amministrativa pecuniaria.
Per altro verso, comunque, non si deve dimenticare la duplice responsabilità che – in ogni caso – permane in capo all’amministratore nella fase di scelta dell’impresa (culpa in eligendo) e di verifica e controllo in fase di esecuzione (culpa in vigilando), che possono comportare un obbligo di risarcimento, a favore del Condominio, per le omissioni nell’esecuzione dell’incarico.
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