In ambito condominiale, l’amministratore che intraprende iniziative in modo autonomo, senza il necessario consenso preventivo dell’assemblea, in materie che esulano dalla sua competenza e che non rientrano nelle attribuzioni specifiche indicate negli articoli 1129 e 1130 del codice civile, causando danni al condominio, è tenuto a risarcire i danni patrimoniali subiti dall’ente di gestione.
Obbligo di rimborso della penale
In particolare, la disdetta immediata del contratto di fornitura elettrica comunicata al gestore, contrariamente alla decisione dell’assemblea che aveva stabilito di risolvere il contratto solo alla scadenza naturale, ha comportato l’applicazione e il conseguente pagamento, da parte dei condòmini, della penale prevista per la risoluzione anticipata. Tale comportamento non è giustificabile secondo i principi del contratto di mandato.
In questi casi, l’amministratore è obbligato a rimborsare all’ente di gestione quanto pagato a causa della sua condotta inappropriata, a titolo di penale per il recesso illegittimo. Questa posizione è stata confermata dal Tribunale di Milano con la recente sentenza numero 7363 del 24 luglio 2024.
La vicenda processuale
Un condominio ha citato in giudizio l’ex amministratrice presso il Tribunale di Milano, chiedendo il risarcimento della somma versata dai condòmini alla società fornitrice di energia elettrica, a titolo di penale per la disdetta anticipata del contratto.
L’attore ha sostenuto che la convenuta, ignorando le indicazioni dell’assemblea espresse in una delibera, che manifestava la volontà di mantenere il contratto fino alla scadenza, ha unilateralmente comunicato alla società elettrica la disdetta con effetto immediato, pochi giorni dopo l’assemblea.
Questa decisione, presa in totale autonomia dalla convenuta, ha attivato automaticamente la clausola penale prevista nel contratto per il recesso anticipato, a carico del condominio. La parte contrattuale che ha subito il recesso ha immediatamente attivato tale clausola, e l’attore, per evitare ulteriori spese, ha deciso di pagare, ottenendo così la cessazione della controversia.
Tuttavia, avendo subito un danno patrimoniale a causa della negligenza dell’ex amministratrice, il condominio ha richiesto il rimborso dell’importo pagato come penale alla compagnia elettrica, pari a € 6.875,55.
L’ex amministratrice, presentatasi in giudizio e contestando le accuse, ha chiamato in causa la propria compagnia di assicurazione per essere manlevata in caso di soccombenza. Quest’ultima, anch’essa costituitasi in giudizio, ha chiesto il rigetto della domanda dell’attore, ritenuta priva di fondamento probatorio.
La decisione del giudice di merito
Il Tribunale di Milano ha emesso una sentenza concisa di sole tre pagine, accogliendo integralmente le richieste del condominio attore. Ha accertato la responsabilità della convenuta, condannandola a rimborsare la somma versata a titolo di penale. Inoltre, ha confermato l’operatività della polizza assicurativa stipulata con la terza chiamata, obbligandola a manlevare la parte soccombente per le somme dovute, al netto della franchigia prevista dal contratto.
Le spese legali sono state, naturalmente, liquidate in base al principio della soccombenza.
L’importanza della violazione della volontà assembleare
Il Tribunale di Milano ha deciso la causa esclusivamente sulla base dei documenti presentati, fornendo una motivazione semplice e chiara. Tuttavia, ha sottolineato che, oltre alla prova documentale del pagamento effettuato alla società elettrica a titolo di penale a causa del recesso immediato, la responsabilità della convenuta è stata dimostrata dalla presenza di un verbale assembleare precedente, il cui contenuto era incompatibile con il comportamento della mandataria al momento dei fatti.
Infatti, nel verbale in questione era chiaramente indicato che il contratto con il fornitore doveva essere interrotto solo alla scadenza naturale. Tuttavia, l’ex amministratrice aveva comunicato, in modo del tutto arbitrario, la disdetta immediata del contratto solo pochi giorni dopo l’assemblea.
Questo ha attivato in modo inequivocabile la clausola contrattuale relativa alla penale. Pertanto, non solo la fattura quietanzata dal gestore del servizio elettrico, ma anche la distinta del bonifico presentata dall’attore, hanno dimostrato in modo completo il danno subito, sia nel suo verificarsi che nell’ammontare.
Alla luce di tali prove inconfutabili, è stata inevitabile la condanna della convenuta, la quale ha potuto ridurre l’impatto economico delle conseguenze derivanti da un atto oltre le proprie attribuzioni, esclusivamente grazie all’accertata validità della garanzia assicurativa, attivata anche grazie alla tempestiva denuncia del sinistro da parte della soccombente.
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