Il passaggio di consegne avviene sempre durante una gestione condominiale.
Si vuole dire che nel momento in cui la gestione del condominio passa da un amministratore all’altro, è necessario che il precedente informi il successivo di determinati fatti contabili indispensabili per la prosecuzione della gestione in corso.
L’amministratore uscente dovrà certamente fornire al collega entrante il dettaglio dell’evoluzione contabile a partire dall’ultimo rendiconto approvato: versamenti effettuati, spese pagate, flussi di cassa dall’ultimo giorno della gestione precedente al giorno del passaggio di consegne, debiti esistenti al momento del passaggio di consegne.
Per quanto riguarda in particolare la documentazione contabile, occorre aggiungere che l’amministratore uscente che non produca e non consegni al nuovo amministratore i documenti di rendicontazione necessari alla comprensione della situazione contabile del condominio tiene certamente un comportamento scorretto, sia nei confronti del condominio, rallentando la prosecuzione della gestione in termini anzitutto di erogazione delle spese condominiali e di richiesta di versamento delle quote ai condomini, sia nei confronti del collega, di fatto impedendogli di iniziare proficuamente la sua attività gestionale.
Il Tribunale di Milano, 3 settembre 2019, n. 7942, ha stabilito che poiché ai sensi dell’art. 1130 bis c.c. l’amministratore è obbligato nei confronti del condominio alla redazione del rendiconto e alla convocazione dell’assemblea per la relativa approvazione, nel caso di avvicendamento l’amministratore uscente deve consegnare al successore un’esauriente rendicontazione della propria gestione ordinaria e straordinaria.
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