La normativa di riferimento
L’art. 63 del d.l. n. 34/2020 ha introdotto nel nostro ordinamento giuridico la videoconferenza in Condominio. In particolare, all’art. 66 disp. att. c.c., il legislatore ha apportato alcune modificazioni, così come emendato dalla legge n. 126/2020, con efficacia dal 14 agosto 2020 – prevedeva che “L’avviso di convocazione deve contenere ….. l’indicazione del luogo e dell’ora della riunione o, se prevista in modalità videoconferenza, della piattaforma elettronica sulla quale si terrà la riunione e dell’ora della stessa”, mentre il novello comma 6 recita: “Anche ove non espressamente previsto dal regolamento condominiale, previo consenso di tutti i condomini, la partecipazione all’assemblea può avvenire in videoconferenza. In tal caso, il verbale, redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente, è trasmesso all’amministratore e a tutti i condomini con le medesime formalità previste per la convocazione”. Successivamente, con art. 5-bis d.l. 125/2020, convertito con l. n. 159/2020, è stata introdotta una nuova disposizione «all’articolo 66, comma 6, delle disposizioni per l’attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, le parole: “di tutti i condomini” sono sostituite dalle seguenti: “della maggioranza dei condòmini“.
Alcuni aspetti tecnico-pratici della videoconferenza
Da tali disposizioni si evince che nel caso di videoconferenza, il luogo fisico dell’adunanza è sostituito dalla c.d. “piattaforma elettronica”, con indicazione della data, dell’ora per il collegamento, e, soprattutto, necessita la precisazione del link ove collegarsi alla stanza virtuale.
Inoltre, ad ogni condòmino, dovranno essere comunicate le credenziali con la “password” per accedere.
La citata piattaforma elettronica, dove si svolgeranno le riunioni, in genere viene scelta dall’amministratore fermo restando che l’opzione sullo svolgimento dell’assemblea condominiale in via telematica, oppure in presenza, si concerta di volta in volta col Condominio.
In ogni caso si sottolinea che anche per l’assemblea in modalità telematica, l’amministratore deve sempre rispettare il termine dei cinque giorni per la notifica dell’avviso di convocazione ai condòmini, in prima e seconda convocazione.
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L’ottenimento del consenso della maggioranza numerica
Una caratteristica specifica dell’assemblea in videoconferenza è la previsione normativa di una condizione preliminare per poterla tenere validamente: l’ottenimento del consenso della “maggioranza dei condòmini”.
Il consenso dovrà essere manifestato per iscritto con qualunque forma come, ad esempio, una lettera semplice, una raccomandata, una mail, un telegramma, anche al fine di evitare contestazioni e malintesi ma, soprattutto, per precostituire una prova documentale nell’eventuale giudizio di impugnazione della deliberazione adottata in modalità di videoconferenza.
Si sottolinea che lo svolgimento dell’assemblea in videoconferenza senza il consenso della maggioranza dei condòmini è considerato vizio di annullabilità per l’atto collettivo deliberato (Trib. Padova 18 marzo 2022, n. 551; Trib. Bergamo 13 gennaio 2022, n. 38).
per teste, (nel caso non sia espressamente previsto in una clausola del regolamento condominiale) e potrà espletare l’adunanza da remoto, nelle modalità previste dall’art. 66, comma 6, c.c. (Trib. Bergamo 21 febbraio 2023, n. 364).
Vantaggi della videoassemblea
L’utilizzo dell’assemblea da remoto comporta sicuramente dei vantaggi come ad esempio:
- evitare gli spostamenti da parte dei condòmini per partecipare all’adunanza nel luogo indicato dall’amministratore;
- economizzare sui costi della sala da affittare ogni volta, in quanto la piattaforma digitale in genere comporta un contributo fisso di abbonamento ed una volta adottata, tale spesa verrà ammortizzata nel tempo, specie in caso di più riunioni on line;
- la tranquillità dello svolgimento dell’adunanza da remoto, che eviterebbe il contatto tra i condòmini per evitare “scontri verbali” e non solo.
Svantaggi della videoassemblea
Come tutte le novità, vi sono i pro e contro, in quest’ultimo caso ci si scontra con la difficoltà di alcuni condòmini ad adottare strumenti tecnologici, soprattutto i più anziani.
Altra criticità è individuata in qualche interruzione del collegamento che potrebbe comportare la sospensione dell’assemblea oppure il rinvio, nel caso di mancata ripresa della connessione.
Non meno importante, la difficoltà della individuazione dei partecipanti all’assemblea da remoto.
Il ruolo del presidente e del segretario
Fondamentale è il ruolo, nello svolgimento e conduzione dell’adunanza, del presidente e del segretario (art. 66, comma 6, disp. att. c.c.), che dovranno gestire tutte le dinamiche dell’assemblea in videoconferenza. Infatti, il presidente dirigerà la discussione e detterà al segretario l’esito delle votazioni, anche per evitare confusione.
L’ideale sarebbe che i due protagonisti delle riunioni siano collocati in unico posto fisico.
Il verbale redatto dovrà essere trasmesso all’amministratore ed a tutti i condòmini con le medesime modalità previste per l’assemblea tradizionale (in presenza).
Rilevanza della privacy
Il consenso manifestato da ciascun condòmino in merito alla partecipazione alla videoassemblea ha rilievo sotto il profilo civilistico, senza entrate nell’alveo della disposizione degli art. 4 e 32 GDPR UE 679/2016, e si inquadra in una qualsiasi manifestazione di volontà libera, specifica, informata ed inequivocabile del medesimo soggetto. Perciò, si evince che l’amministratore è legittimato ad adottare tutti i trattamenti dei dati personali rinvenienti e susseguenti l’assemblea condominiale da remoto.
Nicola Frivoli
Avvocato
Consulente UNICONDOMINO
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