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L’assemblea può autorizzare l’incasso della rata di acconto concernente la gestione successiva dell’anno

L’assemblea può autorizzare l’incasso della rata di acconto concernente la gestione successiva dell’anno

È valida la deliberazione assembleare con la quale si autorizza l’amministratore a ricevere acconti in anticipo per spese di annualità future (Cass. civ.,25 giugno 2020 n. 12638)

È valida la deliberazione assembleare con la quale si autorizza l’amministratore a ricevere acconti in anticipo per spese di annualità future (Cass. civ.,25 giugno 2020 n. 12638).

La vicenda. I condomini impugnavano la delibera con la quale era stato autorizzato l’incasso della rata di acconto concernente la gestione successiva dell’anno. Tuttavia, secondo i giudici del merito, la delibera era valida in quanto è possibile autorizzare l’Amministratore a richiedere pagamenti provvisori, con riserva di successivo conguaglio, sulla base del bilancio approvato. Quanto deliberato corrispondeva ad una prassi invalsa da anni alla quale gli stessi condomini avevano aderito. Inoltre, secondo i giudici del gravame, non sussisteva la violazione del principio della dimensione annuale della gestione, in quanto la delibera era stata approvata nel marzo del 2008 ed il preventivo approvato aveva cessato la sua efficacia alla data del 30 settembre 2008, così che l’acconto provvisorio era inerente all’ultimo trimestre dello stesso anno.

 La questione.È legittima la delibera che prevede acconti in anticipo per spese di annualità future?

 Previsione limitata all’annualità successiva.In generale è nulla la deliberazione condominiale che, nell’assenza di un’unanime determinazione, vincoli il patrimonio dei singoli condomini ad una previsione pluriennale di spese, oltre quella annuale, ed alla quale si commisuri l’obbligo della contribuzione. Tuttavia, secondo la Cassazione, se con la stessa delibera, lungi dal disporsi una previsione di spesa pluriennale, il condominio abbia inteso, con una previsione limitata alla sola annualità immediatamente successiva, dare vita ad una sorta di fondo cassa che, nel caso di specie, è stato alimentato con le anticipazioni da parte dei condomini, ciò secondo la giurisprudenza (Cass. n. 8167/1997), è possibile con l’accantonamento del canone di un bene condominiale, che altrimenti sarebbe stato oggetto di immediato riparto tra i singoli condomini.

La richiesta di acconti. A prescindere dall’interpretazione adottata circa la riferibilità del termine annuale contenuto nelle previsioni regolamentari all’anno solare (come opinato dai giudici di merito), ovvero all’anno di gestione (come invece affermato dai ricorrenti), secondo la S.C. risultava evidente che la reale finalità della delibera era quella di assicurare una liquidità economica per far fronte ai maggiori oneri economici che si sarebbero dovuti affrontare, una volta terminato il periodo in relazione al quale era stato approvato il preventivo. Dunque, era del tutto corretto il richiamo ai principi in base ai quali in tema di riparto di spese condominiali, ben può l’Assemblea, in attesa dell’approvazione del bilancio preventivo, autorizzare l’Amministratore a richiedere ai condomini pagamenti provvisori, con riserva di successivo conguaglio sulla base del bilancio approvato e tenuto conto dei valori millesimali attribuiti a ciascuna proprietà individuale (Cass. n. 4531/2003; Cass. n. 4679/2017).

In conclusione, per i motivi esposti, è stata esclusa la violazione di legge avendo l’Assemblea  deliberato legittimamente  e  con i quorum richiesti su materia  evidentemente alla stessa attribuita.

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A cura della Redazione

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