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L’assicurazione professionale non copre l’amministratore condannato a restituire somme ai condòmini

L’assicurazione professionale non copre l’amministratore condannato a restituire somme ai condòmini

Con la sentenza numero 1107 del 1° ottobre 2024, il Tribunale di Pescara ha stabilito che la polizza professionale stipulata dall'amministratore condominiale offre protezione esclusivamente per i danni economici causati al condominio o a terzi, relativi a obbligazioni di natura risarcitoria, escludendo invece quelle di natura restitutoria.

Se l’amministratore viene condannato a risarcire danni derivanti dalla sua attività professionale, la copertura assicurativa sarà applicabile sempre che il sinistro sia stato denunciato entro i termini previsti, e sarà necessario valutare le circostanze specifiche della condotta in questione.

In particolare, se la condanna dell’amministratore deriva da negligenza, e ha quindi un carattere esclusivamente risarcitorio, sarà possibile invocare la copertura assicurativa.

Al contrario, se la condotta consiste nella distrazione di somme dalla cassa comune e la condanna ha un contenuto restitutorio, la compagnia assicurativa potrà legittimamente opporre l’eccezione di inoperatività della polizza professionale.

I fatti di causa

La questione ha origine da una sentenza emessa a seguito di un’azione legale intentata dal condominio contro il proprio amministratore, con l’obiettivo di ottenere un risarcimento per i danni causati da quest’ultimo nell’esecuzione del mandato. Il giudice ha ritenuto il convenuto responsabile, condannandolo a restituire al condominio una somma di circa 8.500,00 euro.

Dopo la pubblicazione di tale sentenza, l’amministratore condannato ha avviato un altro procedimento legale presso il Tribunale di Pescara, citando in giudizio la propria compagnia assicurativa per accertare un presunto inadempimento contrattuale. Secondo l’amministratore, la compagnia aveva ingiustamente rifiutato di coprire le somme versate al condominio, nonostante il sinistro fosse stato tempestivamente denunciato. La compagnia sosteneva che, nel precedente giudizio, fosse stata accertata un’obbligazione di restituzione e non di risarcimento, e pertanto non coperta dalla garanzia contrattuale.

L’assicurazione si è costituita, chiedendo il rigetto della domanda dell’amministratore, ritenuta infondata sia in fatto che in diritto. Il giudice, dopo aver esaminato le memorie e precisato le conclusioni, ha riservato la causa per la decisione.

La decisione del Tribunale.

Con la sentenza in esame, il Tribunale ha sottolineato che l’assicurato che desidera far valere l’attivazione del contratto di assicurazione professionale ha l’onere di dimostrare la piena corrispondenza dell’evento al contenuto della polizza stipulata (Corte di Cassazione, 1558/2018). Ha quindi esaminato in dettaglio quanto emerso durante il precedente giudizio, ormai concluso, tra il condominio e l’amministratore condannato, nonché le conseguenze delle evidenze probatorie di quel processo sulla sentenza finale.

In particolare, il Tribunale ha messo in evidenza che l’inadempimento per cui l’attore era stato condannato derivava, come chiaramente indicato nella consulenza tecnica, non da una condotta negligente o colposa del mandatario, ma dalla distrazione di denaro contante dalla cassa comune, di cui la parte aveva la disponibilità in virtù del mandato assembleare.

Il contenuto dell’obbligazione.

L’amministratore condannato non poteva, pertanto, legittimamente invocare la copertura assicurativa e, di conseguenza, non poteva sostenere in giudizio l’inadempimento contrattuale della compagnia che aveva rifiutato la richiesta di rimborso stragiudiziale. Questo perché l’obbligazione a carico dell’istante aveva natura restitutoria e non risarcitoria.

Una eventuale condanna della compagnia a rimborsare le somme all’attore avrebbe, infatti, comportato un ingiustificato arricchimento per quest’ultimo. Se l’assicurazione fosse stata obbligata a rimborsare, l’attore avrebbe continuato a mantenere nel proprio patrimonio somme che, in un altro procedimento, un diverso giudice aveva accertato essere state indebitamente sottratte alla cassa condominiale.

L’inoperatività della polizza

In linea con questa impostazione, il Tribunale di Pescara conclude che, nel caso specifico, devono essere accolte le argomentazioni difensive della compagnia assicurativa. Infatti, la polizza professionale dell’amministratore di condominio è operativa e può essere validamente invocata esclusivamente per coprire i danni economici causati a terzi, relativi a obbligazioni di natura risarcitoria e non restitutoria.

Pertanto, la domanda è stata respinta e l’attore imprudente è stato condannato anche al pagamento delle spese legali in favore della convenuta, risultata vittoriosa nel merito.

©Riproduzione riservata

Avv. Peter Lewis Geti

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