Questione interessante quella affrontata dal Tribunale di Forlì, con la sentenza n. 88 del 03 febbraio 2020, ovvero la determinazione del prezzo in caso di subappalto.
Infatti, nel caso concreto, l’impresa A, avendo ricevuto incarico dal Sig. Tizio di eseguire lavori presso la sua abitazione, dava incarico all’impresa B di eseguire fornitura e posa in opera del manto di copertura.
Ma A non paga B, la quale, pertanto, ricorre al Tribunale per ottenere un Decreto ingiuntivo, cioè un provvedimento di condanna, per la somma di Euro 10.000 circa.
A si oppone al Decreto ingiuntivo, sostenendo che detto prezzo non era mai stato pattuito né dalla medesima approvato.
Il giudizio si svolge con varie prove testimoniali, in particolare del Sig. Tizio, il committente e di altra persona che mise in contatto A e B e assistette alle trattative tra le due.
Ma cos’è il subappalto? Da quanto ci è dato di capire, tra A e B è intercorso un subappalto: A, originale appaltatrice dei lavori da parte di Tizio, ha ‘delegato’ a B una parte delle opere – la fornitura e posa del manto di copertura.
Si ricorre al subappalto per svariati motivi, ad esempio per mancanza, nell’azienda appaltatrice, di personale specializzato ad eseguire una certa lavorazione oppure per una migliore gestione dei vari cantieri che l’appaltatrice deve seguire.
Ora, chi è obbligato a corrispondere il prezzo del subappalto al subappaltatore? L’appaltatore – nel nostro caso, A.
Infatti, come ha rammentato anche la Cassazione, con pronuncia recente che ne conferma l’opinione consolidata (ord. n. 21719 del 27 agosto 2019), se il committente – nel nostro caso il Sig. Tizio – è sin dall’inizio consenziente al subappalto – poiché l’art. 1656 c.c. prevede che il subappalto sia vietato, salvo patto contrario tra committente ed appaltatore – oppure acconsente successivamente, questo consenso ha il solo scopo di rendere il ricorso al subappalto legittimo.
Tuttavia, per effetto del subappalto, NON SI INSTAURA ALCUN RAPPORTO TRA COMMITTENTE E SUBAPPALTATORE – nel nostro caso, tra il Sig. Tizio e B.
Pertanto il subappaltatore risponde unicamente verso l’appaltatore per l’esecuzione dell’opera e solamente all’appaltatore si deve rivolgere per il pagamento del suo corrispettivo.
L’unica eccezione sarebbe data dalla pattuizione, in sede di contratto di appalto, della possibilità di ricorrere al subappalto e della possibilità, da parte del subappaltatore, di chiedere il pagamento al committente e di rispondere direttamente a lui del proprio adempimento – ma, nel nostro caso, questo non è avvenuto.
Se non contesti le opere, paghi. Nel caso concreto, non solo le testimonianze del Sig. Tizio e della persona che presentò l’impresa B all’impresa A hanno rivelato che, effettivamente, la somma richiesta da B ad A era congrua.
Il Sig. Tizio ha anche confermato che il prezzo da lui pagato ad A per l’intero appalto era di molto superiore alla cifra chiesta da B ad A per la sola parte che B doveva eseguire.
A avrebbe dovuto destinare parte del corrispettivo ricevuto dal Sig. Tizio a remunerare B.
In più, nonostante A si sia difesa in giudizio sostenendo che essa non aveva pattuito quel prezzo, non c’è mai stata indicazione del prezzo alternativo che l’impresa avrebbe contrattato con B.
Infine, conclude il Giudice, A, quale appaltatrice, non ha mai contestato a B di aver eseguito male i lavori affidati, pertanto ha sostanzialmente riconosciuto la loro bontà e regolare esecuzione.
Per questo, il Decreto ingiuntivo ottenuto da B viene confermato
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