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Se non paghi i lavori deliberati, non si può chiedere il risarcimento al condominio per la perdita della detrazione fiscale

Se non paghi i lavori deliberati, non si può chiedere il risarcimento al condominio per la perdita della detrazione fiscale

Lavori sulla facciata autorizzata dai condomini, ratifica dell’assemblea e perdita dei benefici fiscali

La vicenda. La condomina aveva contestato i lavori urgenti relativi alla facciata dell’edificio in quanto deliberati in assenza di nomina di un amministratore di condominio. Di conseguenza, la condomina si era opposta all’ingiunzione di pagamento relativa alle spese deliberate in quanto, a suo dire, assunte solo da alcuni condomini.

A seguito del rigetto della domanda, la condomina aveva proposto ricorso in Cassazione eccependo, tra gli altri motivi, la violazione degli articoli 1130,1131 e 1135 Codice civile perché le fatture prodotte in giudizio dal condominio erano prove contrarie alla imputabilità della spesa al condominio stesso, e la Corte d’appello non lo aveva evidenziato. Oltre a ciò, la condomina aveva chiesto al giudicante il risarcimento per la mancata fruizione dei benefici fiscali.

 Le questioni. È legittima la ratifica dell’Assemblea dei lavori autorizzati dai condomini committenti in assenza dell’Amministratore? In assenza di pagamento, il condomino può chiedere il risarcimento della mancata fruizione dei benefici fiscali?

 La ratifica delle spese sostenute dai condomini per le parti comuni. A seguito dell’istruttoria di causa era emerso chele  fatture  emesse  dall’impresa appaltatrice erano state intestate al Condominio, pur provenendo i pagamenti dai singoli condomini.

La rappresentanza formale del Condominio, con la nomina di un Amministratore, si era perfezionata soltanto dopo la conclusione dei lavori.  Premesso ciò, secondo la S.C.,in caso di mancata nomina dell’Amministratore, l’assemblea, ai sensi dell’art. 1135 c.c., ha sempre il potere di ratificare la spesa effettuata direttamente da parte di alcuni condomini in ordine ai lavori di manutenzione straordinaria delle parti comuni, ancorché non indifferibili ed urgenti. Invero, la mancata nomina non priva questi ultimi del potere di agire personalmente a difesa dei propri diritti, trovando piuttosto applicazione l’art. 1105 c.c., il quale stabilisce le regole di amministrazione della cosa comune, ferma la configurabilità di una ratifica assembleare dell’operato negoziale dei singoli partecipanti (Cass. n.  5288/2012).

La perdita dei benefici fiscali. In merito alla questione in esame, gli ermellini hanno precisato che “il singolo condomino che, in ipotesi di lavori eseguiti su parti condominiali, non abbia provveduto ai relativi pagamenti, contestando la sussistenza del proprio obbligo di contribuzione, e non si sia potuto perciò avvalere delle detrazioni in ragione della spese sostenuta per l’intervento edilizio, in forza dell’articolo 1 della legge 449/1997, non può accampare alcuna pretesa risarcitoria nei confronti dell’intero condominio”.

Dunque, conformemente a quanto precisato dalla Corte di merito, secondo la Cassazione, la ricorrente doveva imputare a sé il ritardo nella partecipazione delle spese e la conseguente impossibilità di documentare le stesse allo scopo di poter beneficiare  delle detrazioni  fiscali

 Il principio di diritto. Il condomino inadempiente nei pagamenti dei lavori, a cui ritiene di non dover partecipare, non può poi chiedere risarcimento al condominio per la perdita della detrazione fiscale. (Cass. civ., Ordinanza 8 giugno 2020 n. 10845)

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A cura della Redazione

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