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Lavori Superbonus in condominio 2023: due novità da non sottovalutare: SOA e il riferimento al CCNL sulle fatture!

Lavori Superbonus in condominio 2023: due novità da non sottovalutare: SOA e il riferimento al CCNL sulle fatture!

Un focus su 2 aspetti da considerare per i lavori Superbonus da iniziare nel 2023

Nel presente articolo si propone un focus su 2 aspetti da considerare per i lavori Superbonus da iniziare nel 2023, entrambi pena la decadenza dal beneficio fiscale:

  1. il possesso della SOA da parte dell’impresa esecutrice;
  2. il riferimento al CCNL sulle fatture.

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La SOA

Il D.L. n. 21/2022, art. 10-bis, comma 1, ha disposto che, ai fini del riconoscimento degli incentivi fiscali di cui agli articoli 119 e 121 del DL n. 34/2020, l’esecuzione dei lavori di importo superiore a 516.000,00 euro deve essere affidata ad imprese in possesso della certificazione SOA, ai sensi dell’articolo 84 del codice dei contratti pubblici

Si tratta di un documento rilasciato dalla SOA (Società Organismo di Attestazione) con il quale si certificano i requisiti economico-organizzativi dell’impresa e che la stessa opera nel rispetto delle norme europee UNI EN ISO 9000, nonché alla vigente disciplina nazionale.

Tale attestazione è da tempo obbligatoria per gli appalti pubblici e dato che il Superbonus rispecchia in parte le regole di tali appalti, è parso naturale trasferire anche nei Condomini detta condizione.

In effetti il possesso di tale requisito è garanzia di affidabilità della Ditta e di esperienza, in quanto una condizione per l’ottenimento della certificazione è l’esercizio dell’attività da almeno 10 anni.

In tal senso, dunque, l’introduzione del predetto obbligo, elimina il rischio di affidarsi a Ditte improvvisate.

Il periodo transitorio per la SOA e i chiarimenti dell’ADE con FAQ del 17/02/2023

Il DL 21/2022 entrava in vigore dal 21 maggio 2022, ma nella sostanza trovava applicazione solo nell’anno successivo in quanto disponeva l’obbligo menzionato, per i lavori da avviare a partire dal 01 gennaio di tale anno.

Le Ditte, dunque, avrebbero dovuto essere in possesso della certificazione per le opere da iniziare da tale decorrenza e a tal proposito la normativa, prevedeva anche un periodo transitorio.

In particolare, venivano previste due ipotesi, entrambe applicabili ai soli lavori Superbonus dal valore di oltre 516.000,00 euro:

  1. Per le opere da iniziare dal 1° luglio 2023 in poi, il possesso della SOA avrebbe dovuto esserci già al momento della firma del contratto;
  2. Per quelli, invece, avviabili tra il 01 gennaio 2023 e il 30 giugno 2023 compresi, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto o di subappalto, sarebbe bastata la documentazione al committente dell’avvenuta sottoscrizione di un contratto finalizzato al rilascio della predetta certificazione.

La FAQ del 17/02/2023 dell’ADE sulla SOA dal 01/01/2023

L’applicazione in concreto della novità normativa evidenziava subito un dubbio interpretativo: per i contratti stipulati dal 21 maggio 2022 in poi, ma riguardanti lavori Superbonus da avviare da gennaio 2023, l’appaltatore avrebbe dovuto essere in possesso della SOA già al momento della sottoscrizione?

La posizione corretta da assumere era quella per cui si poteva lasciare la possibilità alla Ditta di acquisire la SOA non per forza al momento della firma del contratto, purché ciò avvenisse in ogni caso entro il primo gennaio 2023.

A conferma di questo, di recente, l’Agenzia Delle Entrate, con una FAQ del 17 febbraio 2023, spiega che, circa l’onere della condizione SOA dal 1° gennaio 2023, “si può ritenere che, per i contratti stipulati a decorrere dal 21 maggio 2022 al 31 dicembre 2022, le imprese, ai fini della fruizione degli incentivi fiscali di cui agli articoli 119 e 121 del DL n. 34 del 2020, possano acquisire la condizione SOA entro il 1° gennaio 2023 e non necessariamente al momento della sottoscrizione del contratto.”

È chiaro, tuttavia, che allo stato attuale, in pieno 2023, i contratti di appalto tra Condominio e Appaltatore, qualora l’importo dei lavori fosse superiore ai 516 mila euro, debbano prevedere l’obbligo di SOA già al momento della sottoscrizione.

È parimenti evidente che in caso di subappalto, tale obbligo investa anche il subappaltatore nei confronti della sua principale stazione appaltante.

Il riferimento al CCNL sulle fatture della Ditta esecutrice

Ai sensi della Legge 25/2022, art. 28 quater (conversione del DL 04/2022 – Decreto Sostegni-ter), i lavori edili Superbonus 110 con importo superiore a 70 mila euro (come valore complessivo dell’opera), debbono essere eseguiti applicando il Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro del settore edile, nazionale e territoriali, stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ai sensi del D. lgs. 81/2015, art. 51.

La normativa specifica (risalente a marzo 2022) obbliga, a partire dal 27 maggio 2022, la Ditta esecutrice alla sua integrale applicazione, nonché a riportare:

  • gli estremi del detto CCNL sulle fatture che saranno emesse;
  • che alle maestranze sarà applicato il CCNL

A tal proposito si menziona la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 19/E del 27 maggio 2022, nella quale si indicavano i codici assegnati dal CNEL abbinati a quei contratti collettivi del settore edile che, in quel momento, erano in possesso dei requisiti di legge: F012, F015, F018.

Sempre nella suddetta circolare, si precisava che l’obbligo in questione va rispettato anche qualora il contratto di affidamento dei lavori sia stipulato per il tramite di un General Contractor ed anche qualora i lavori edili siano oggetto di subappalto.

Si raccomanda, pertanto, per tutto quanto sopra, di osservare tali obblighi già in sede contrattuale, per non rischiare di incorrere in sanzioni pesanti come la decadenza del beneficio fiscale per i condòmini.

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