Abbiamo già affrontato – seppure nelle linee generali – le attività di verifica che devono essere effettuate in relazione alla capacità professionale dei tecnici coinvolti negli interventi che beneficiano del c.d. Superbonus.
Tuttavia, nell’ambito delle verifiche sulle polizze assicurative professionali, merita un’attenzione particolare l’analisi delle clausole «a richiesta fatta», altrimenti note come «claims made», che costituiscono una deroga al generale modello assicurativo previsto dall’art. 1917 c.c.
Orbene, ai sensi dell’art. 1917 c.c., «nell’assicurazione della responsabilità civile l’assicuratore è obbligato a tenere indenne l’assicurato di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell’assicurazione, deve pagare a un terzo, in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto. Sono esclusi i danni derivanti da fatti dolosi».
Ciò significa che l’assicurazione per la responsabilità civile deve coprire tutte le condotte che andranno a generare domande risarcitorie, insorte durante l’operatività del contratto, a prescindere dal momento in cui la richiesta di risarcimento venga formulata.
Evidentemente, tale impostazione costituisce grave nocumento per le Compagnie assicurative, posto che i danni subiti dalla parte lesa possono avere natura “lungolatente”, ovverossia possono divenire percepibili dal soggetto danneggiato in tempi molto successivi rispetto al momento in cui si verifica la condotta che li determina.
La soluzione originariamente adottata prevedeva una formula c.d. “loss occurance”, che prevedeva la garanzia di copertura del rischio in relazione ai fatti e comportamento dell’assicurato verificatisi durante la vigenza del contratto, a prescindere dal momento in cui il danneggiato, percepito il danno, avanzasse la richiesta risarcitoria.
Tale formula assicura copertura assicurativa anche nel caso in cui le domande risarcitorie dovessero venire presentate a contratto scaduto, con notevole esposizione per la Compagnia che ribaltava il rischio sull’elevato importo del premio assicurativo.
Sono state quindi sviluppate nuove clausole “claims made” (letteralmente: a richiesta fatta), che incentrano la relazione assicurativa non già sulla costruzione (codicistica) secondo la quale viene valorizzato il momento in cui si verificano i fatti che danno luogo alla responsabilità risarcitoria, bensì sul momento in cui viene avanzata la richiesta risarcitoria.
Pertanto, se la domanda risarcitoria per fatti compiuti durante il periodo di validità della copertura assicurativa perviene oltre il periodo di copertura (es. se il professionista ha cambiato compagnia assicurativa), si potrebbe andare incontro ad un’ipotesi di mancata copertura e, quindi, di necessaria copertura personale da parte del professionista.
Il professionista dovrà dunque curare la continuità del rapporto assicurativo attraverso regolari rinnovi annuali.
Sarà inoltre essenziale verificare che, in sede di rinnovo, non venga prevista una “retroactive date”, ossia la data iniziale della copertura assicurativa. In questo caso, ipotizzando una data di retroattività di 10 anni, se dovesse pervenire una richiesta di risarcimento connessa ad un’attività professionale svolta 11 anni prima, il professionista non sarà coperto. È, quindi, consigliato verificare che la retroattività sia illimitata.
Tuttavia, non essendo possibile imporre ad un professionista di mantenere attiva la polizza assicurativa fino al termine del periodo in cui l’Agenzia delle Entrate può controllare la documentazione inerenti i lavori coperti dal Superbonus (ovvero: 8 anni dal termine dei lavori, salvo eventuali atti interruttivi), è opportuno individuare delle valide soluzioni alternative.
Tra queste, si segnala la verifica della presenza di clausole “tail coverage” o «sunset clause» volte a coprire i periodi successivi alla fine del rapporto contrattuale attraverso una “estensione postuma”.
Tale formula consente, tra gli altri, di far valere la copertura assicurativa nelle ipotesi in cui il professionista, terminata la sua attività per raggiunti limiti di età, disdica la polizza professionale.
Ulteriore verifica dovrà riguardare l’eventuale presenza di «deeming clause» che consentono all’assicurato di comunicare all’assicuratore anche le circostanze conosciute durante il contratto e, dalle quali, in futuro, potrebbe scaturire una richiesta risarcitoria.
La presenza di tali clausole trova evidente giustificazione nel perseguimento degli interessi delle parti nell’evitare buchi di copertura e nel garantire l’assicurato dalla responsabilità civile anche nei casi in cui la causa possa essere incerta con effetti prodotti a distanza di tempo, anche notevole, rispetto al momento in cui si è verificato il danno.
Se non è più messa in dubbio la legittimità delle clausole sopra esposte (Cfr. Cass., sentenza 24/09/2018 n. 22437; Cass., SS. UU., sentenza 06/05/2016 n. 9140), è opportuno che il professionista assuma consapevolezza delle criticità poste dalla copertura assicurativa e che il Condominio committente, tramite l’Amministratore, abbia contezza di eventuali situazioni di esclusione della responsabilità, onde evitare responsabilità per “culpa in eligendo” (lato amministratore) e mancati risarcimenti connessi ad eventuali errori professionali dei tecnici incaricati (lato Condominio)
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