Il Superbonus ha interessanti risvolti anche in ambito fiscale e contabile.
In questo primo articolo analizzeremo quando la detrazione si trasforma in credito d’imposta, per chi opera nell’ambito del reddito d’impresa, quali conseguenze contabili e fiscali sorgono.
In un secondo articolo, invece, analizzeremo i risvolti in ambito della contabilità condominiale.
Dal punto di vista delle imprese coinvolte nei lavori che godono del Superbonus 110%, la cessione del credito ha luogo qualora sia stato accordato ai committenti il c.d. sconto in fattura.
Proprio nei casi in cui l’impresa esecutrice “conceda” lo sconto in fattura, essa ottiene un credito d’imposta pari al 110% del valore dei lavori. A questo punto, si ritrova di fronte a due strade possibili:
- utilizzare il credito, in 5 quote annuali di pari importo, a compensazione delle imposte;
- cedere il credito per monetizzarlo subito.
La seconda possibilità è quella che probabilmente fa più gola perché in molti casi potrebbe produrre un duplice effetto positivo:
- finanziario, ottenendo immediatamente liquidità;
- economico, potendo ottenere un importo pari al 102% o 103% (in base a quanto concretamente proposto dai principali istituti finanziari) del valore dei lavori eseguiti.
Profili contabili e fiscali dell’operazione di cessione del credito. Quali sono gli effetti contabili per l’impresa che, avendo concesso lo sconto in fattura, decide di procedere con la cessione del credito nei confronti di un altro soggetto (presumibilmente un istituto finanziario)?
Partiamo da una considerazione importante. Se a livello pratico i passaggi sono sostanzialmente due (emissione della fattura da cui si evince l’applicazione dello sconto; cessione del credito), a livello contabile le rilevazioni da effettuare saranno tre (lo sconto e la cessione del credito sono comunque precedute dalla rilevazione del ricavo relativo al valore del lavoro eseguito).
- A) Rilevazione del ricavo
Il primo passaggio in partita doppia riguarderà il rilevamento del ricavo (Conto Economico A.1 – Ricavi delle vendite e delle prestazioni) pattuito con i committenti per l’esecuzione dei lavori, maggiorato dell’IVA al 10% (da iscrivere nel passivo dello Stato Patrimoniale), a contropartita del credito che rileva nei confronti dei committenti/clienti (attivo dello Stato Patrimoniale).
Crediti v/clienti | 550.000 | ||
Ricavi | 500.000 | ||
Iva ns. debito | 50.000 |
- B) Contabilizzazione del credito d’imposta derivante dallo sconto in fattura
Il credito verso i clienti, “creato” per mere esigenze contabili, si estingue immediatamente perché il vero credito vantato dall’impresa sarà quello d’imposta (attivo dello Stato Patrimoniale). Questo credito, tuttavia, è maggiorato di quel 10% riconosciuto dalla normativa sul Superbonus. Il 10% è inquadrabile come contributo in conto esercizio (Conto Economico A.5 – Altri ricavi).
Crediti tributari | 605.000 | ||
Crediti v/clienti | 550.000 | ||
Altri ricavi e proventi | 55.000 |
- C) Cessione del credito
Il credito verso l’erario viene contabilmente estinto e sostituito da un credito verso altri soggetti (istituto finanziario). Il nuovo credito (attivo dello Stato Patrimoniale) è ridotto dalle commissioni bancarie (Conto Economico C.17 – Interessi e altri oneri finanziari). Il credito verso il cessionario diventerà disponibilità liquida, mentre le commissioni bancarie sarebbero più correttamente “spalmate” sui 5 anni, per competenza, iscrivendo in bilancio dei risconti attivi.
Crediti tributari | 605.000 | ||
Crediti v/altri | 561.000 | ||
Commissioni | 44.000 |
Banca | Crediti v/altri | 561.000 |
Risconti attivi | Commissioni | 35.200 |
La corretta contabilizzazione delle operazioni renderà corretta, di conseguenza, anche la determinazione delle modifiche alla base imponibile ai fini delle imposte dirette (IRES) e indirette (IVA).
Altrettanto interessanti sono i risvolti contabili del Superbonus 110%, nelle sue diverse manifestazioni (detrazione, cessione del credito, sconto in fattura), nella contabilità condominiale. Questi aspetti saranno oggetto di un prossimo e apposito approfondimento.
Articolo a cura di www.fisconews24.com
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