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Le modifiche apportate dal singolo condòmino alla cosa comune sono soggette agli stessi limiti previsti per le innovazioni deliberate dall’assemblea.

Le modifiche apportate dal singolo condòmino alla cosa comune sono soggette agli stessi limiti previsti per le innovazioni deliberate dall’assemblea.

Anche alle modificazioni apportate dal singolo condòmino si deve applicare, per identità di ratio, il divieto di alterare il decoro architettonico

Il fatto. Una Società proprietaria di un ristorante proponeva azione di accertamento giudiziale del proprio diritto ad installare, sulla facciata retrostante del Condominio convenuto, una condotta di aspirazione, imposta dall’ASP competente, destinata a servizio dell’attività di ristorazione esercitata nell’unità immobiliare di sua proprietà. La domanda veniva rigettata sia in primo che in secondo grado in…

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Avv. Roberto Rizzo

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