La puntata di Condominio Caffè Live andata in rete ieri, in diretta, sulla pagina Facebook della radio ufficiale dell’avvocatura Iuslaw Webradio ha visto ospite l’avvocato Carlo Pikler, chiamato dal nostro direttore di testata Michele Zuppardi e dal nostro capo della redazione Roberto Rizzo a discutere – insieme al patron dell’emittente Angelo Marzo – sulle procedure legate alla privacy relativamente alle pratiche del superbonus 110.
Cosa è uscito fuori dal talk radiofonico? Quali riflessioni hanno interessato gli ascoltatori?
Ecco qui di seguito il riassunto, redatto proprio dall’avvocato Carlo Pikler, al quale Condominio Caffè Live e Iuslaw Webradio porgono uno speciale ringraziamento per la particolare competenza offerta a beneficio di tutti gli addetti del settore
Ci sono molteplici connessioni, fra Superbonus e privacy, ed ogni procedura va esaminata prima ancora di essere messa in pratica attraverso un’attività di studio che comporta la stesura di procedure tecnico-organizzative ad hoc, pure da un punto di vista privacy. Ce lo dice l‘art. 5 del GDPR e questo processo si chiama privacy by default.
In pratica, occorre capire quale ruolo abbia ogni personaggio all’interno della filiera e da li disciplinarne il rapporto. L’amministratore, ad esempio, ha il ruolo di titolare o responsabile del trattamento rispetto al condominio in relazione agli interventi sulle parti comuni e dunque, in base a questo ruolo, acquisisce la documentazione e svolge le attività che gli competono, che vanno dai bilanci ad hoc allo svolgimento delle pratiche fiscali per le detrazioni sulle parti comuni.
Bonus 110%. Un terreno minato per l’Amministratore di Condominio
Poi abbiamo lo stesso amministratore che è titolare o responsabile del trattamento rispetto al general contractor nell’incarico che questi gli da per la raccolta della check list da questi predisposta, con gli allegati documenti, che vanno a riguardare gli interventi sulle parti private.
Ancora, abbiamo i tecnici, responsabili del trattamento del condominio se nominati direttamente, del general contractor se nominati da parte di questo e infine abbiamo lo stesso general contractor, gestore della filiera, che da un punto di vista privacy è titolare del trattamento.
Per comprendere le importanti responsabilità di quest’ultimo, basti pensare a quanti dati transitano per il general contractor: non solo le parti comuni e i dati necessari per effettuare gli sconti in fattura e le detrazioni sulle parti comuni, ma anche tutta le documentazione urbanistica e le innumerevoli informazioni che gli vengono trasmesse relative alle singole unità private che, attraverso gli interventi c.d. trainati, intendono aderire al Superbonus 110 %.
Se poi il general contractor lavora a livello nazionale, la mole di dati necessita una regolamentazione strutturata, come ci chiede il GDPR. Si rientrerebbe, infatti, in quel trattamento su larga scala disciplinato dall’art. 37 lett. b) secondo il quale è necessaria la nomina del DPO quando “le attività principali del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento consistono in trattamenti che, per loro natura, ambito di applicazione e/o finalità, richiedono il monitoraggio regolare e sistematico degli interessati su larga scala”;
In ogni caso, superato l’inquadramento dei ruoli, verificato che il General Contractor abbia eventualmente un DPO, effettuate le nomine, mancano ancora un paio di passaggi importanti.
Il primo è quello relativo alla gestione del Registro Anagrafe e Sicurezza e alle richieste di accesso agli atti da parte dei condomini, che compete all’amministratore ed è assolutamente delicata. Vi andranno inserite una serie di informazioni determinanti per l’ottenimento delle agevolazioni fiscali, quali ad esempio il disbrigo di pratiche quali la sanatoria di eventuali verande private abusive che incidono anche sulle parti comuni (facciate). Dati particolari, che ad oggi possono anche incidere sull’accesso o meno alle procedure del superbonus 110%, e – quindi – informazioni che si dovranno trattare con estrema cautela, soprattutto in relazione ad eventuali comunicazioni a terzi e alla gestione dei diritti da parte degli altri condomini.
C’è poi la questione relativa alla gestione dei cantieri, tenuto conto che – ormai – la maggior parte di questi, quanto meno quelli più organizzati, prevedono anche l’apposizione di impianti di videosorveglianza che controllano i ponteggi. Una serie di implicazioni, dunque, anche perché occorre considerare le FAQ del Garante del dicembre 2020 e le linee Guida dell’EDPB del 29 gennaio 2020 (Linee Guida 3/2019) che vanno a disciplinare l’installazione di impianti di videosorveglianza. Occorrerà quindi effettuare necessariamente un’analisi dei rischi preventiva, in questo caso una vera e propria valutazione di Impatto privacy posto che il raggio d’azione delle telecamere non sarà circoscritto ad aree interne al condominio, ma andranno a riguardare i ponteggi che sono situati all’esterno.
Tutto quanto esplicitato è materia sicuramente ostica, in mancanza di una programmazione coordinata e qualitativamente accurata. Uno stimolo in più per gli amministratori, ma anche e soprattutto un monito per comprendere che oggi, più che mai, la competenza e l’improvvisazione non possono andare a braccetto.
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