Fatto.
La proprietaria di un appartamento con giardino in un condominio, aveva impugnato la delibera assembleare, deducendo l’illegittimità e la nullità del bilancio di riparto in ordine alle spese di interramento di pluviali. Nello specifico, l’assemblea aveva posto le relative spese a carico esclusivo dell’attrice, in quanto proprietaria del giardino interessato dai lavori. La parte convenuta, il Condominio, resisteva alla domanda, deducendo la tardività dell’impugnazione della delibera e l’infondatezza della domanda.
La delibera assembleare approvava all’unanimità di interrare i pluviali discendenti nella proprietà di Caia, collegandoli alla fognatura bianca. L’interramento dei pluviali eseguito sulla proprietà esclusiva di un condomino non rientra per sua natura tra i lavori di manutenzione o di conservazione dei beni condominiali, perché trattasi di un intervento innovativo, posto in essere nell’interesse specifico e su proprietà del singolo condomino, allo scopo di evitare gli effetti negativi derivanti dallo scolo delle acque. Nel caso di specie anche la proprietaria dell’appartamento del giardino approvava la delibera, decisa all’unanimità.
Il criterio di riparto
Le regole sulla ripartizione derivano dal principio generale sancito dall’art. 1118 del codice civile. Ciascun partecipante al condominio deve concorrere al pagamento delle spese. Tutto ciò al fine di garantire il godimento e la conservazione della cosa comune. La concorrenza alle spese del condominio avviene in ragione della cosa comune. Ogni condomino non può sottrarsi a tale obbligo.
L’art. 1223 del codice civile segna i criteri per la suddivisione delle spese condominiali. Diversamente, le previsioni di cui agli articoli C.C. 1124, 1125 e 1126 ne costituiscono applicazioni specifiche
Il termine di “spesa condominiale” impiegato dal legislatore è spesso diversificato, a volte viene utilizzata l’espressione “spese per la conservazione” altre “spesa per il godimento”.
Sui condomini grava quindi un obbligo di natura reale. Devono concorrere alle spese necessarie per le parti ed i servizi comuni. In altri termini, il dovere di contribuzione alle spese sorge proprio dalla situazione di comproprietà. Sarà l’intestazione formale della proprietà il criterio per risalire al condomino tenuto al pagamento dei costi per la gestione e conservazione della cosa comune.
Quindi, il criterio del riparto delle spese tra tutti i condomini, o tra quelli che sono comproprietari delle parti comuni interessate dagli interventi, subisce un’importante deroga che attribuisce le spese di interramento dei pluviali al proprietario esclusivo del tratto in cui si trovano.
Nel caso di specie il Tribunale di Lucca (sentenza n. 989/2021) ha deciso che le spese di interramento dei pluviali spettano solo al proprietario del giardino in cui sono interrati i pluviali e non al condominio. A nulla è valsa l’opposizione della condomina: le spese sono state addossate solo alla proprietaria, in quanto l’intervento serviva a non far defluire le acque in quella porzione di terreno e non riguardava la manutenzione dell’edificio.
Il Tribunale di Lucca (sentenza n. 989/2021) sostiene che nel caso de quo vi è una vera e propria deroga a questo principio e che i lavori di copertura di canalizzazione e dei pluviali situati in un giardino di proprietà privata, non riguardano le parti comuni dell’edificio e non rientrano tra i lavori di manutenzione, o conservazione, dei beni condominiali. Pertanto, va esclusa la divisione della spesa tra tutti i condomini; il costo dei lavori di interramento sotterraneo dei pluviali e del loro allaccio alla rete fognaria dovrà essere a carico del singolo condomino, che è proprietario esclusivo dell’area.
Conclusioni
In sintesi il Tribunale ha respinto l’eccezione sollevata del singolo condomino, escludendo che i lavori rientrassero nelle spese condominiali, in quanto l’ «intervento innovativo» di interramento dei pluviali era stato disposto e realizzato «nell’interesse specifico e su proprietà del singolo condomino, allo scopo di evitare gli effetti negativi derivanti dallo scolo delle acque».
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