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Legge, posta e condominio. Parola all’esperto

Legge, posta e condominio. Parola all’esperto

L’avvocato Prendini risponde ad alcune delle domande più frequenti sulla posta condominiale.

L’avvocato Prendini risponde ad alcune delle domande più frequenti sulla posta condominiale.

Perché si usano le raccomandate [con avviso di ricevimento (a.r.)] e le pec per le convocazioni di assemblea e non semplici e-mail o posta prioritaria?

Perché lo prevede la legge: art. 66, 3° comma, disp. att., c.c. (“L’avviso di convocazione, contenente specifica indicazione dell’ordine del giorno, deve essere comunicato almeno cinque giorni prima della data fissata per l’adunanza in prima convocazione, a mezzo di posta raccomandata, posta elettronica certificata, fax o tramite consegna a mano, e deve contenere l’indicazione del luogo e dell’ora della riunione o, se prevista in modalità di videoconferenza, della piattaforma elettronica sulla quale si terrà la riunione e dell’ora della stessa. In caso di omessa, tardiva o incompleta convocazione degli aventi diritto, la deliberazione assembleare è annullabile ai sensi dell’articolo 1137 del codice su istanza dei dissenzienti o assenti perché non ritualmente convocati”).

Secondo la giurisprudenza, l’avviso di convocazione di assemblea, di cui all’art. 66 disp. att. c.c., deve qualificarsi quale atto di natura privata (del tutto svincolato dall’applicazione del regime giuridico delle notificazioni degli atti giudiziari) avente carattere di atto unilaterale recettizio ai sensi dell’art. 1335 c.c.. Perché si possa ritenere fornita la prova della decorrenza del termine dilatorio di cinque giorni antecedenti l’adunanza di prima convocazione, condizionante la validità delle deliberazioni, è sufficiente e necessario che il Condominio (sottoposto al relativo onere), in applicazione della presunzione dell’art. 1335 c.c. dimostri la data in cui l’avviso è pervenuto all’indirizzo del destinatario, salva la possibilità per l’interessato di provare di essere stato, senza sua colpa, nell’impossibilità di averne notizia (Cass. Civ., sez. II, 25/03/2019, n. 8275).

Ipotizzando che il destinatario non sia a casa nel momento della consegna della raccomandata e non la ritiri dal punto giacenze o non ne richieda la riconsegna, la Legge tutela in qualche modo il mittente?

Sì, attraverso la regola della “Presunzione di conoscenza”, di cui all’art. 1335 c.c. (“La proposta, l’accettazione, la loro revoca e ogni altra dichiarazione diretta a una determinata persona si reputano conosciute nel momento in cui giungono all’indirizzo del destinatario, se questi non prova di essere stato, senza sua colpa, nell’impossibilità di averne notizia”).

In caso di giacenza, quando la raccomandata risulta pervenuta al destinatario?

Qualora la convocazione ad assemblea di condominio sia stata inviata mediante lettera raccomandata e questa non sia stata consegnata per l’assenza del condomino (o di altra persona abilitata a riceverla), la presunzione di conoscenza coincide con il rilascio da parte dell’agente postale del relativo avviso di giacenza del plico presso l’ufficio postale, idoneo a consentire il ritiro del piego stesso, e non già con altri momenti successivi (quali il momento in cui la lettera sia stata effettivamente ritirata o in cui venga a compiersi la giacenza) (Cass. civ., sez. II, 25/03/2019, n. 8275).

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