Con la risposta all’interpello n. 557 del 25 agosto 2021, l’Agenzia delle Entrate sbarra le porte alla agevolazione fiscale Superbonus 110%.
Infatti, precisa, che se si è in possesso di un immobile privo di impianto di riscaldamento, non si avrà nessuna possibilità di usufruire del superbonus del 110% per i lavori di efficientamento energetico effettuati.
In tali casi è fondamentale che l’immobile sia dotato di impianto di riscaldamento, anche se non funzionante, condizione da provare mediante relazione tecnica.
L’Agenzia delle Entrate, mette quindi i paletti, specificando inoltre che l’impianto di riscaldamento deve essere situato negli ambienti in cui sono effettuati gli interventi di riqualificazione energetica e, nel caso di specie, la mancanza del riscaldamento rappresenta una “condizione preclusiva” all’ammissione dei lavori all’ecobonus e di conseguenza al superbonus 110%.
Per ulteriori approfondimenti si veda allegato:
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