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L’inserimento del nome degli inquilini nei bilanci condominiali rappresenta una pratica contraria alla normativa sulla protezione dei dati personali?

L’inserimento del nome degli inquilini nei bilanci condominiali rappresenta una pratica contraria alla normativa sulla protezione dei dati personali?

L'inserimento del nominativo degli inquilini nei bilanci condominiali da parte dell'amministratore di Condominio è conforme a quanto previsto dalla normativa sulla privacy?

Un tema su cui spesso si discute quando si parla di privacy in ambito condominiale è l’inserimento del nominativo degli inquilini nei bilanci condominiali da parte dell’amministratore di Condominio. Ci si chiede infatti se questo comportamento sia di per sé lecito e conforme a quanto previsto dalla normativa sulla privacy.

A ben vedere, inserire il nominativo degli inquilini all’interno delle tabelle dei bilanci condominiali può costituire una pratica contraria alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, segnatamente al Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR). Tale trattamento, infatti, difetta di una valida base giuridica e si pone in violazione dei principi fondamentali dettati dal GDPR. Nelle righe che seguono analizzeremo perché.

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Assenza di base giuridica

Ai sensi dell’art. 6 del GDPR, il trattamento dei dati personali è lecito solo se fondato su una delle basi giuridiche previste, tra cui, l’adempimento di un obbligo legale, l’esecuzione di un contratto, il consenso dell’interessato o il perseguimento di un interesse legittimo.

Nel caso di specie, occorre tenere presente che il rapporto contrattuale intercorre esclusivamente tra il condominio e il proprietario dell’unità immobiliare, non essendovi un vincolo diretto dell’inquilino in relazione alle spese presenti nei bilanci condominiali. Conseguentemente, l’inserimento del nome di quest’ultimo nei bilanci non può trovare giustificazione alcuna nel contratto condominiale, non esistendo alcun vincolo giuridico diretto tra il condominio e l’inquilino.

Parimenti, non sussiste un obbligo normativo che imponga la menzione nominativa degli inquilini nei documenti contabili del condominio. La disciplina condominiale di cui agli artt. 1129 e ss. del Codice Civile e alle disposizioni contenute nella Legge n. 220/2012 non prevede l’obbligo di includere i dati personali degli inquilini nei bilanci condominiali. Pertanto, il trattamento – dato dell’inserimento del nominativo degli inquilini nelle tabelle relative ai bilanci condominiali – risulta privo di una valida base giuridica, configurando una violazione del GDPR.

Infatti, per quanto ai sensi dell’articolo 1130 del Codice Civile, l’amministratore condominiale sia obbligato a mantenere un registro di anagrafe condominiale, contenente le generalità dei proprietari e dei soggetti titolari di diritti reali o personali di godimento sulle unità immobiliari, compresi codice fiscale, residenza o domicilio e dati catastali, tale disposizione normativa non contempla espressamente l’inserimento delle informazioni relative agli inquilini nei bilanci condominiali.

Inoltre, l’articolo 1130-bis del Codice Civile stabilisce che il rendiconto condominiale debba includere le voci di entrata e di uscita nonché ogni altro dato afferente alla situazione patrimoniale del condominio, senza tuttavia prevedere la menzione dei nominativi degli inquilini.

Alla luce di tali considerazioni, l’inserimento di tali dati personali nei bilanci condominiali potrebbe risultare non conforme ai principi sanciti dal GDPR, in particolare per quanto concerne i principi di liceità e di minimizzazione, che impongono di trattare i dati personali in maniera lecita e strettamente necessaria rispetto alle finalità perseguite.

Violazione dei principi fondamentali della normativa sulla protezione dei dati personali

L’art. 5 del GDPR stabilisce i principi generali che devono guidare ogni trattamento di dati personali, tra cui quelli di minimizzazione e liceità.

Occorre osservare come l’inserimento del nome degli inquilini nei bilanci condominiali di fatto possa portare a contravvenire a tali principi.

In base al principio di minimizzazione dei dati, il trattamento dei dati personali deve essere limitato a quanto strettamente necessario rispetto alle finalità per cui sono raccolti. Poiché il condominio ha rapporti esclusivamente con i proprietari e non con gli inquilini, l’inclusione di dati personali di questi ultimi appare eccessiva e non necessaria rispetto alle finalità di gestione contabile. Infatti, i bilanci condominiali hanno la funzione di documentare le spese e i riparti tra i condòmini, ossia i proprietari, senza necessità di riferire dati personali relativi agli inquilini. L’inserimento di tali informazioni costituisce, pertanto, un trattamento eccedente rispetto alle finalità proprie dell’amministrazione condominiale, non essendo giustificato da alcuna esigenza contabile o amministrativa imposta dalla normativa vigente.

Per quanto attiene al principio di liceità poi, il trattamento deve essere effettuato sempre in modo lecito nei confronti degli interessati. L’assenza di una base giuridica valida, analizzata sopra, rendono il trattamento illecito anche ai sensi dell’art. 6 GDPR.

Profili di responsabilità e conseguenze sanzionatorie

L’inserimento del nominativo degli inquilini nei bilanci condominiali senza base giuridica espone l’amministratore di condominio a responsabilità sia in sede civile che amministrativa.

In particolare, ai sensi dell’art. 83 del GDPR, il Garante per la Protezione dei Dati Personali potrebbe irrogare sanzioni amministrative pecuniari che, per violazioni dei principi fondamentali della normativa, possono arrivare fino a migliaia di euro.  Inoltre, occorre ricordare che l’inquilino il cui nome sia stato illegittimamente inserito nei bilanci potrebbe esperire un’azione risarcitoria per il danno subito, conformemente all’art. 82 del GDPR e agli artt. 2043 e 2050 c.c.

Alla luce delle considerazioni esposte, pertanto, l’inserimento del nome degli inquilini nei bilanci condominiali è da ritenersi illecito in quanto difetta di una valida base giuridica e contravviene ai principi fondamentali sanciti dal GDPR. L’amministratore di Condominio, in qualità di titolare del trattamento, è tenuto a conformarsi alla disciplina vigente ed evitare il trattamento di dati personali non strettamente necessario per la gestione condominiale, al fine di prevenire sanzioni e responsabilità civili.

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    Avv. Raffaele Marascio

    Avvocato già iscritto all’Albo presso l’Ordine degli Avvocati di Torino. Laureato in Giurisprudenza presso l’Università degli studi di Torino con tesi in materia di Big Data e rispetto del Regolamento Europeo per la protezione dei dati personali (GDPR). Specializzato in diritto della privacy, diritto penale e responsabilità civile.

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