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L’installazione del condizionatore non lede il decoro architettonico dell’edificio

L’installazione del condizionatore non lede il decoro architettonico dell’edificio

Limiti e deroghe alla possibilità di installare il condizionatore e tutela del decoro architettonico del fabbricato

L’installazione di un impianto di climatizzazione solleva spesso criticità all’interno dei condomini in relazione alla (delicata) questione della lesione del “decoro architettonico”.

La nozione di “decoro architettonico”

La Suprema Corte ha affrontato la questione con l’ordinanza 22 ottobre 2021 n. 29584, con la quale ha definito il perimetro della nozione di “aspetto architettonico“, differenziandola da quella di “decoro architettonico“, confermando la stratificazione giurisprudenziale ormai consolidata

Ed invero, la nozione di “decoro architettonico” viene ricondotta «all’estetica data dall’insieme delle linee e delle strutture ornamentali, che costituiscono la nota dominante, connotano il fabbricato ed imprimono alle varie parti dell’edificio nonché all’edificio stesso nel suo insieme, una determinata, armonica, fisionimia, e, in proposito, non occorre che si tratti di uno stabile di particolare pregio artistico» (Cfr. Cass., 7 dicembre 1994 n. 10507; Cass., 23 ottobre 1993 n. 10513; Cass., 27 aprile 1989 n. 1947).

L’alterazione del decoro architettonico

La «alterazione del decoro architettonico» deve, correlatamente, essere ravvisata quando un intervento condominiale ovvero individuale possa comportare il «deprezzamento dell’intero fabbricato e delle singole porzioni in esso comprese, non tanto come diminuzione del valore d’uso quanto piuttosto del valore di scambio dell’immobile e perciò degli appartamenti» (Cfr. Cass., 3 settembre 1998 n. 8731; Cass., 27 aprile 1989 n. 1954; Cass., 31 luglio 1987 n. 6640; Cass., 13 luglio 1965 n. 1472). Tuttavia, tale pregiudizio economico può consistere nell’accertato danno estetico considerando la sua rilevanza e la sua incidenza negativa sull’aspetto esterno del fabbricato condominiale e sulla simmetria dell’immobile.

Il giudice, eventualmente chiamato a decidere dell’incidenza di un intervento sul decoro architettonico del fabbricato, dovrà effettuare una valutazione caso per caso, ricorrendo a criteri di maggiore o minore rigore in considerazione delle caratteristiche del singolo edificio e/o della parte di esso interessata, accertando anche se esso avesse originariamente ed in quale misura un’unitarietà di linee e di stile, suscettibile di significativa alterazione in rapporto all’intervento di modificazione dedotto in giudizio, nonché se su di essa avessero o meno inciso, menomandola, precedenti diverse modifiche operate da altri condomini.

All’accertato “danno estetico” di particolare consegue l’applicazione del danno economico, senza necessità di ulteriore e specifica indagine, attribuendo – di conseguenza – un forte potere discrezionale al giudice di merito, la cui valutazione non potrà essere oggetto di sindacato in sede di legittimità se non per eventuali vizi della motivazione (Cfr. Cass. 5417/2002).

Ed invero, il «decoro architettonico» è un bene al quale sono direttamente interessati tutti i condomini, che è suscettibile anche di valutazione economica posto che concorre a determinare il valore (economico) della proprietà individuale e di quella collettiva delle parti comuni (Cfr. Cass. civ., sez. II, 31 luglio 1987, n. 6640), da cui consegue la specifica tutela apprestata dal legislatore (Cfr. Cass. civ., sez. II, 16 aprile 2019, n. 10583; Cass. civ., sez. II, 4 dicembre 2013, n. 27224; Cass. civ., sez. II, 29 luglio 1989, n. 3549; Cass. civ., sez. II, 15 maggio 1987, n. 4474).

Climatizzazione e lesione del decoro architettonico

Orbene, l’indagine volta ad accertare e stabilire – in concreto – se dall’intervento di installazione dell’impianto di climatizzazione (nella specie: l’unità esterna e parte delle tubazioni di collegamento) l’eventuale alterazione del decoro deve tener conto delle condizioni in cui versava il fabbricato condominiale prima dell’esecuzione delle opere stesse, con la conseguenza che una modifica non potrà essere ritenuta pregiudizievole per il decoro architettonico allorquando sia apportata a uno stabile la cui estetica era stata già menomata a seguito di precedenti lavori o era di mediocre livello architettonico.

Analogamente, è (tendenzialmente) ritenuto lecito il mutamento estetico che non cagioni un pregiudizio economicamente valutabileo che, pur arrecandolo, si accompagni a un’utilità (valutata) idonea a compensare l’alterazione architettonica che non sia di grave e appariscente entità.

Allorquando il motore del condizionatore venga installato in modo tale da non armonizzarsi con la facciata dello stabile ma, al contrario, alterandone significativamente il decoro e l’aspetto architettonico, essendo ben visibile, ne andrà ordinata la rimozione, non avendo alcuna rilevanza la presenza di altri condizionatori sul muro perimetrale (Cfr. Trib. Treviso, sez. III, sent. 12/05/2021).

Giova, tuttavia, precisare che detta pronuncia non può assumere carattere prescrittivo, posto che, come ha rilevato Altro Giudice, il concetto di “estetica” si evolve con il tempo e di pari passo con l’innovazione tecnologica. Ed invero, il Giudice di Pace di Grosseto (sent. 19 agosto 2011 n. 1038), affrontando analoga questione, argomentava come le antenne televisive (installate sui tetti), le parabole satellitari (sporgenti dai muri e dai balconi), gli impianti di climatizzazione non vengono più percepiti come «causa di deturpazione dell’estetica delle abitazioni e, più in generale, dell’ambiente». Al contrario, la presenza di tali elementi costituisce danno al decoro al pari della «vista di panni tesi alle finestre delle singole abitazioni o ai muri condominiali».

Considerazioni finali

La disamina giurisprudenziale sin qui operata consente di formulare alcune riflessioni che indichino la strada da percorrere per comprendere in quali casi l’installazione dell’unità esterna del climatizzatore possa – in concreto – ledere il decoro architettonico dell’edificio.

Le diverse (e spesso contrapposte) posizioni giurisprudenziali trovano la loro sintesi nel concetto di «sviluppo sostenibile», introdotto nel 1987 nel “Rapporto Brundtland” della Commissione mondiale sull’ambiente e lo sviluppo, e che – tutt’oggi – informa il Legislatore nazionale ed europeo nell’assunzione di scelte che hanno impatti sull’ambiente (e non solo).

Secondo il Rapporto Brundtland, «lo sviluppo sostenibile, lungi dall’essere una definitiva condizione di armonia, è piuttosto un processo di cambiamento tale per cui lo sfruttamento delle risorse, la direzione degli investimenti, l’orientamento dello sviluppo tecnologico e i cambiamenti istituzionali siano resi coerenti con i bisogni futuri oltre che con gli attuali».

Applicando tali considerazioni all’analisi effettuata sin’ora, ben si comprende l’approccio dei magistrati nella valutazione rigorosa, seppur discrezionale, della lesione del decoro architettonico provocata dall’installazione di manufatti sulle facciate degli edifici condominiali a cura dei singoli (ovvero della maggioranza). Ed invero, non esiste e non può esistere una nozione rigorosa e immutabile di “decoro“, con il rischio di appiattire e uniformare le costruzioni ad una medesima sensibilità estetica che non consentirebbe sperimentazioni ed evoluzioni.

Al contrario, il «processo di cambiamento» in condominio deve permettere l’evoluzione dei sistemi tecnologici e l’introduzione di nuovi impianti che possano migliorare la vita in condominio, la sicurezza e l’utilizzo delle parti comuni, senza per questo rinunciare completamente alla “identità” originaria del fabbricato, alla sua forma e alle sue “linee dominanti”, nonché ai suoi colori, spesso determinati in base ad una precisa volontà di integrazione con il territorio e la sua storia.

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Avv. Peter Lewis Geti

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