Il caso
La sentenza n. 10329 del TAR Lazio del 16 giugno 2023 riguarda una contesa tra una cittadina romana e il Comune di Roma riguardo alla costruzione di una struttura in legno con due pilastri rivestiti di mattoncini, coperta da un telo di PVC. La struttura era stata realizzata senza alcun titolo abilitativo e il Comune di Roma aveva notificato l’ordine di demolizione e contestuale sanzione amministrativa, poiché la struttura non poteva essere considerata attività di edilizia libera in quanto “priva della caratteristica della precarietà”.
Le caratteristiche funzionali del manufatto
Il TAR Lazio ha condiviso l’opinione del Comune di Roma, precisando che il gazebo – inteso come struttura a copertura di un’area, sorretta da pali o pilastri, aperta sui lati – è soggetto a permesso di costruire tutte le volte che è destinato ad esigenze non temporanee. Il tribunale ha sottolineato che l’installazione del gazebo costituisce una “opera soggetta a permesso a costruire tutte le volte che è destinata ad esigenze non temporanee. Questo principio non influisce l’eventuale carattere pertinenziale della struttura e nemmeno la sua eventuale facile amovibilità o la composizione materica.
Per una corretta identificazione del titolo abilitativo da richiedere per la costruzione del gazebo, è necessario rilevare la dimensione e la funzione del medesimo. Secondo un principio generale, i gazebo sono – di regola – opere che non rappresentano costruzioni vere e proprie, ma hanno caratteristiche di precarietà strutturale e funzionale, destinate a soddisfare esigenze contingenti e circoscritte nel tempo, esenti dunque dall’assoggettamento a permesso di costruire.
Per quanto riguarda la questione specifica delle esigenze non temporanee e dei titoli abilitativi necessari per la costruzione di strutture come gazebo, la sentenza n. 10329 del TAR Lazio del 16 giugno 2023 ha affermato che un gazebo è soggetto a permesso di costruire se è destinato ad esigenze non temporanee. Inoltre, ha fornito alcune linee guida su quando non è necessario richiedere un titolo abilitativo, come quando la struttura è di modeste dimensioni rispetto alla superficie totale dell’immobile cui accede, non è ancorata al pavimento dell’area ma solo poggiante su di esso, e non si configura un nuovo volume edilizio.
In caso di strutture di dimensioni non trascurabili, o se si configura un nuovo volume edilizio, la realizzazione di tale manufatto richiede il permesso di costruire. Infine, se sono funzionali a soddisfare esigenze permanenti, vanno considerati come manufatti alteranti lo stato dei luoghi, con un sicuro incremento del carico urbanistico (Consiglio di Stato, sentenza del 12 dicembre 2012 n. 6382).
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