L’installazione di sistemi di videosorveglianza all’interno dei condomini sta diventando un’esigenza ormai sempre più diffusa nella nostra società.
L’incremento dei furti e degli accessi nelle abitazioni sta infatti creando un senso di urgenza sempre maggiore nei condòmini. Di conseguenza è importante essere informati su tutte le regole previste non solo dal Codice Civile, ma anche dalla normativa sulla privacy, al fine di evitare di incorrere in sanzioni.
Le regole previste dal Codice Civile
L’installazione di telecamere in un condominio deve rispettare prima di tutto quanto previsto dall’articolo 1122-ter del Codice Civile, che stabilisce che per installare un sistema di videosorveglianza, che riprenda le parti comuni dell’edificio, è necessaria una delibera dell’assemblea, approvata dalla maggioranza dei presenti e che rappresentino almeno la metà dei millesimi dell’edificio. Se i condòmini all’interno di uno stabile, desiderassero pertanto installare delle telecamere vicino alle proprie abitazioni, saranno tenuti a presentare questa proposta in assemblea e ottenere il voto favorevole con le maggioranze richieste dal Codice Civile.
La stessa procedura si applica chiaramente anche per l’amministratore. A tal proposito, occorre segnalare che il Garante della Privacy ha sanzionato nel 2023 un amministratore di condominio per aver installato delle telecamere senza la necessaria approvazione assembleare, evidenziando l’importanza del rispetto delle regole prescritte dal Codice Civile a riguardo.
Discorso differente si pone invece per quelle telecamere dotate di un angolo visuale tale da riprendere solo i beni del singolo condomino, come la porta di casa ad esempio, senza dunque inquadrare aree comuni. In tal caso non sarà infatti necessaria la delibera assembleare per l’installazione.
È invece sempre vietata l’installazione di telecamere che riprendano spazi privati del singolo condomino o aree pubbliche circostanti non pertinenti (es: esercizi commerciali, altri edifici ecc.).
Cosa prevede il GDPR?
Le telecamere condominiali catturano immagini di persone, che sono riconosciute a tutti gli effetti come dati personali dal Regolamento Generale per la Protezione dei Dati Personali (GDPR). Il trattamento di questi dati deve essere conforme all’articolo 6 del GDPR, che richiede il consenso dell’interessato. Tuttavia, per quanto riguarda la videoripresa di soggetti estranei al condominio, come visitatori o fornitori, in base a quanto previsto dallo stesso articolo 6 del GDPR, il trattamento può essere considerato lecito anche senza consenso, qualora sia necessario per proteggere gli interessi vitali o per perseguire il legittimo interesse del condominio, come la sicurezza contro furti o atti vandalici.
È proprio questo elemento, e cioè la necessità di garantire la sicurezza dei condòmini, che rende la videosorveglianza condominiale conforme alla normativa prevista dal GDPR, pur in assenza di consenso da parte dell’interessato (cioè il soggetto ripreso).
Questo però non basta: è infatti necessario che siano rispettati specifici requisiti tecnici e operativi, che vedremo di seguito.
Obbligo di cartelli e durata di conservazione delle immagini
L’installazione delle telecamere, come indicato anche dal Garante della Privacy, prevede l’obbligo di segnalare la loro presenza con appositi cartelli informativi che, come in base a quanto previsto dall’articolo 13 del GDPR, indichino:
- I dati del Titolare e quelli del Responsabile del trattamento;
- Il periodo di tempo entro il quale le immagini saranno conservate;
- La finalità della videosorveglianza;
- Le modalità attraverso cui l’interessato può accedere ai propri dati;
- Il rinvio a un testo completo che contenga l’intera informativa sulla privacy;
I cartelli devono essere collocati in modo visibile prima dell’area videosorvegliata. Inoltre, le immagini registrate, in base al principio di minimizzazione previsto dal GDPR, non possono essere conservate a lungo: il Garante della Privacy ha individuato per il condominio il termine di 7 giorni, prolungabili per esigenze particolari, come ad esempio indagini di polizia.
È consigliabile utilizzare sistemi con cancellazione automatica delle immagini per garantire la conformità al principio di minimizzazione dei dati previsto dal GDPR.
Per saperne di più, clicca sul link seguente: https://www.tutelacondomini.it/contattaci/
©Riproduzione riservata
Lascia un commento