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L’installazione di antenna privata sul tetto comune: alcune problematiche condominiali

L’installazione di antenna privata sul tetto comune: alcune problematiche condominiali

Diritti dei condòmini e compiti dell'amministratore in tema di installazione di antenna

Diritto costituzionale

In generale, il diritto alla installazione di un’antenna autonoma, sia esso qualificato come diritto soggettivo di natura personale oppure come diritto costituzionalmente protetto ex art. 21 cost., non incontra, nei rapporti tra privati, alcun altro limite oltre quello di ostacolare e impedire il pari diritto altrui). Anche la legge di riforma ha dettato una specifica disciplina (art. 1122 bis c.c.) con la quale riconosce espressamente il diritto dei singoli utenti all’installazione degli impianti non centralizzati per la ricezione radiotelevisiva e per l’accesso a qualunque altro genere di flusso informativo, anche da satellite o via cavo.

Quali sono i limiti all’installazione?

Nello specifico, il comma 1 dell’art. 1122-bis c.c. prevede che le installazioni di impianti non centralizzati per la ricezione radiotelevisiva e per l’accesso a qualunque altro genere di flusso informativo, anche da satellite o via cavo, ed i relativi collegamenti fino al punto di diramazione per le singole utenze, possono essere realizzati in modo da recare il minor pregiudizio alle parti comuni ed alle unità immobiliari di proprietà individuale, con l’accortezza di tutelare comunque il decoro architettonico dell’edificio.

Quali sono i compiti del condomino?

In base all’art. 1122-bis, comma 3, c.c., l’interessato deve darecomunicazione all’amministratore degli interventi che intende eseguire comportanti modificazioni delle parti comuni,allegando, di regola, una relazione peritale redatta dal professionista che esponga il contenuto specifico e le modalità di esecuzione degli interventi o riportando nella stessa comunicazione il contenuto della stessa perizia.

Quali sono le incombenze dell’amministratore e dell’assemblea?

L’amministratore, ricevuta questa documentazione, convoca l’assemblea, evidenziando che i lavori saranno eseguiti come da perizia – o da comunicazione contenente quest’ultima – liberamente consultabile e visionabile da tutti i condomini presso il suo ufficio in vista dell’indetta riunione. L’assemblea adotta le statuizioni con i quorum previsti. Invero, l’assemblea può prescrivere, con la maggioranza di cui al comma 5 dell’art. 1136 c.c. al fine di contemperare i contrapposti interessi, adeguate modalità alternative di esecuzione o imporre cautele a salvaguardia della stabilità, della sicurezza o del decoro architettonico dell’edificio. Appare ragionevole ritenere, dunque, che l’amministratore debba convocare un’assemblea ad hoc, considerando che l’intervento del singolo interessa le parti comuni dell’edificio, e che queste ultime potenzialmente potrebbero subire una modifica.

In conclusione è estremamente opportuno informare gli altri partecipanti dei termini dell’iniziativa affinché ciascuno si faccia promotore indicando, se del caso, alcune modalità alternative di esecuzione o/e peculiari cautele per la realizzazione dell’intervento. Del resto,

la norma intende coinvolgere l’assemblea, per il tramite dell’amministratore, nella sola ipotesi in cui si rendano necessarie modificazioni delle parti comuni, deducendosi che l’interessato non deve essere tenuto a dare notizia del suo intervento, se questo consista soltanto nell’occupazione delle medesime parti comuni (ad esempio, mediante la collocazione del pannello fotovoltaico); in altri termini, qualora l’iniziativa in oggetto non comporti variazioni alle parti comuni, l’intervento è liberamente eseguibile, salvo i limiti di cui sopra (Trib. Milano 6 ottobre 2014).

©Riproduzione riservata

Avv. Maurizio Tarantino

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