La crisi generata dall’emergenza sanitaria ha avuto effetti dirompenti sull’intero tessuto economico ma ha colpito in modo particolare le attività commerciali costrette alla chiusura forzata.
Le prime pronunce emerse in materia di inadempimenti contrattuali correlati al Covid-19 hanno affrontato, da un lato, la persistenza e la misura dell’obbligo di pagamento del canone da parte del conduttore di un immobile commerciale, di un’azienda o di un ramo di azienda; dall’altro lato, la sorte delle garanzie prestate dal conduttore divenuto moroso a causa del lockdown e delle misure restrittive adottate dal Governo per fronteggiare l’emergenza sanitaria.
Secondo le prime applicazioni pratiche, gli effetti negativi dei provvedimenti governativi inciderebbero solo sulle obbligazioni di pagamento del canone relative al periodo di lockdown; mentre, in assenza di una rinegoziazione volontaria e condotta secondo correttezza e buona fede, il conduttore avrebbe diritto a vedere riequilibrato giudizialmente il rapporto negoziale, potendo ciò comportare, da un lato, una riduzione del canone anche per i periodi successivi al lockdown e, dall’altro lato, una maggiore “flessibilità” del locatore relativamente alle garanzie prestate dal conduttore.
Nonostante tali riflessioni, lo scenario è ancora oggetto di interpretazioni e diverse applicazioni. Difatti, saranno poi i giudici, in ultima istanza, a valutare, caso per caso, la gravità dell’inadempimento, l’applicabilità degli istituti giuridici e il rilievo della buona fede contrattuale nel rapporto fra le parti.
Nel Web Seminar si esaminerà la disciplina legislativa delle locazioni commerciali tenendo conto dei rimedi attuali a fronte dell’emergenza epidemiologica.
Saranno riconosciuti 3 CF da parte dell’Ordine degli Avvocati di Potenza.
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