Contatta la redazione: redazione@condominiocaffe.it | Redazione 0804136090 | 3402464960

8 marzo, festa della donna: fra violenza domestica, condominio e complicità silenziosa dei vicini

8 marzo, festa della donna: fra violenza domestica, condominio e complicità silenziosa dei vicini

Il dovere giuridico e il dovere morale sono due facce della stessa medaglia: amministratori di condominio e amministrati possono e devono fare di più.

Tracy Chapman, negli anni ottanta, in “Behind the Wall”, cantava...”l’altra notte ho sentito urlare voci che gridavano dietro la parete. Un’altra notte insonne…l’altra notte ho sentito urlare e poi un silenzio che mi ha gelato l’anima…”, chiara denuncia di violenza familiare e di un femminicidio annunciato, con la complicità silenziosa dei vicini per non aver fatto nulla e per non aver impedito quell’orrore.

Quante volte al cospetto di urla all’interno del condominio, litigi in strada, rumori sospetti giriamo la faccia dall’altra parte, pensando che non è nulla, che non dobbiamo impicciarci, che – tutto sommato – non sta accadendo nulla di poi così strano?

Eppure, spesso,  basterebbe anche solo una parola, o una ferma presa di posizione, per cambiare completamente la storia, per mutare il destino e riuscire a salvare una donna o un bambino. Ci si nasconde invece dietro il rispetto per la privacy, limite o facile paravento dove occultare la nostra omertà, il nostro procedere oltre senza voltarsi indietro.

Eh, già! L’omertà, il silenzio in generale, nel nostro sistema di diritto penale, non è considerato un reato e quindi non risulta punibile, salvo alcuni casi specifici e purtroppo  eccezionali in cui l’omessa denuncia assume piena rilevanza giuridica.

Cosicchè, a tacere, non si rischia di dover fare i conti con la legge, ma solo con la propria coscienza.

E’ lecito chiedersi cosa può fare il condominio dinanzi  al verificarsi di una situazione di violenza domestica?

Ebbene, l’amministratore di condominio opera in virtù di un ben preciso rapporto di mandato, e  nello svolgimento della sua attività di gestore della cosa comune deve eseguire i compiti e le decisioni prese dall’assemblea, applicando le regole di cui all’articolo 1710 e seguenti del codice civile.

La sua responsabilità, quindi, potrà rilevarsi  quando eserciti i propri poteri scorrettamente, ossia in violazione dell’ordinaria diligenza o della cosiddetta “diligenza del buon padre di famiglia”, oltrechè  quando assuma un atteggiamento di tipo omissivo ex art. 40 del codice penale, identificabile tutte le volte in cui “colui che ha l’obbligo giuridico di attivarsi, rivestendo una posizione di garanzia, non si attivi per evitare o prevenire eventi dannosi”.

E’ evidente che norme – nello specifico – non ve ne sono.

E occorre soprattutto distinguere il caso in cui l’amministratore vive all’interno dell’edificio condominiale da quello in cui egli è “esterno” allo stesso, come peraltro sovente avviene, e in base a tali circostanze – quando un condomino segnala una presunta violenza domestica – adottare utili e fondamentali “misure “ di buon senso.

Quanti amministratori “interni” si preoccupano di bussare alla porta della vittima quando l’”orco” è assente, per  accertarsi che la situazione sia ancora gestibile e manifestare senza mezzi termini che – in caso di necessità – il condominio c’è ?

E quanti amministratori “esterni” si preoccupano di  affiggere nella bacheca condominiale i numeri utili per questo tipo di reato, chiedere la collaborazione dei residenti per esercitare una vigilanza “discreta” sulle situazioni critiche e segnalare ai servizi sociali i disagi familiari e le pericolosità diventate note ?

Ecco!  Il ruolo dei vicini di casa è assai importante, e molte volte guardare oltre i confini del proprio appartamento e tentare di intervenire nelle vicende familiari altrui non è una mancanza di violazione della privacy ma un atto dovuto che può evitare storie di donne maltrattate o di bambini ai quali quotidianamente vengono rubati pezzi di infanzia.

Se a volte, dunque, il dovere non è solo giuridico ma anche morale, non è propriamente edificante voltarsi dall’altra parte e dimenticare che

il condominio, dopo la famiglia, è la nostra prima comunità che dovrebbe proteggerci all’interno del cancello posto per l’uscita in strada.

Nella giornata dell’otto marzo, celebrata in tutto il mondo quale festa della donna, ci sembra così quasi ingeneroso – per l’altra metà del cielo – ripercorrere stancamente le storie di sempre, riproporre luoghi comuni e magari lavarci la coscienza con l’acquisto di qualche rametto di mimose.

Cari amici amministratori, cari amici amministrati, la ricorrenza di oggi rappresenta  una bella occasione per rammentare a tutti che la serenità nelle parti comuni può esistere – e coesistere – insieme a quella delle vostre case.

Il miglior augurio che desideriamo porgervi, allora, è quello di imparare ad ascoltare, riflettere, prevenire, e – perché no – anche e soprattutto ad agire.

Avv. Sabina Vuolo

©Riproduzione riservata

Avv. Sabina Vuolo

Via Fleming, 49 - 84012 Angri (SA) 081 946633

Ricevi le principali novità sul Condominio in tempo reale direttamente nella tua casella email. Iscriviti gratuitamente agli aggiornamenti di CondominioCaffe


Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

× Ti possiamo aiutare?