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Manca il corrimano alla scala condominiale? Nessuna responsabilità a carico dell’amministratore in caso di infortunio

Manca il corrimano alla scala condominiale? Nessuna responsabilità a carico dell’amministratore in caso di infortunio

<em>Per la Corte di Cassazione il reato non si configura anche se lungo la scala dove è avvenuto l’infortunio non c’è il corrimano.</em>

Nel caso in questione l’amministratore era stato condannato dal Giudice di Pace per i reati previsti e punti dagli artt. 590 e 40 comma 2 c.p. in quanto, omettendo di far installare un passamano lungo le rampe delle scale di collegamento tra il piano terra e il piano interrato dei garage e non impedendone l’utilizzo nonostante i gradini difformi dal progetto approvato, cagionava (per colpa) ad un condomino importanti lesioni personali.

A seguito di impugnazione dinanzi il Tribunale di Gorizia, l’imputato veniva assolto in quanto, pur qualora l’amministratore avesse installato il passamano, ciò non avrebbe assicurato il non verificarsi dell’evento.

Ricorreva, dunque, la persona offesa (costituitasi parte civile) alla Corte di Cassazione, la quale rigettava il ricorso per le motivazioni che di seguito analizziamo.

Innanzitutto è necessario analizzare i reati contestati all’amministratore di condominio, iniziando con l’art. 590 c.p., rubricato “lesioni personali colpose”,il quale, al primo comma,recita “Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309”.

Nei commi successivi la norma prevede una casistica di tipologie differenti di lesioni (gravi e gravissime) con le rispettive sanzioni applicate.

Trattasi di reato procedibile a seguito di presentazione di querela della persona offesa, salvo i casi in cui il fatto sia commesso in violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all’igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale

L’art. 40 c.p. al comma 2, invece, recita “non impedire un evento che sia h ‘obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo”, tracciando, così, la figura del reato omissivo.

Nel caso di nostro interesse, la Suprema Corte, con sentenza n. 13475 del 30 aprile 2020, rilevava come l’amministratore di condominio abbia un ruolo fondamentale legato al dovere di compiere gli atti conservativi delle parti comuni dell’edificio.

Tale dovere sorge chiaramente dall’art. 1130 c.c. Pertanto, proprio in forza di tale dovere l’amministratore è tenuto a compiere gli atti di manutenzione ordinaria e straordinaria idonei alla rimozione di qualsivoglia situazione di pericolo.

Tuttavia i Giudici Ermellini,con la medesima pronuncia,confermavano che, sulla base di un corretto accertamento del nesso di causalità tra la condotta omissiva dell’imputato e l’evento lesivo, non vi era probabilità alta né tanto meno una certezza che quest’ultimo, nel caso in cui fosse stato installato il corrimano, non si sarebbe verificato.

Altre, dunque, erano le circostanze che contribuivano al verificarsi dell’evento secondo i Giudici: la conformazione “a ventaglio” della scala, la brina e fogliame sulla stessa, la scivolosità del pavimento bagnato.

La Corte chiariva, altresì, che l’amministratore non era nemmeno tenuto ad impedire l’uso delle scale in quanto la questione circa la loro pericolosità non era mai stata oggetto di verbali e riunioni dell’assemblea.

Pertanto, possiamo concludere che la responsabilità dell’amministratore in caso di lesioni colpose ex art. 590 c.p. e 40 comma 2 c.p. è da escludersi nel caso in cui costui si adoperi al fine di evitare ogni situazione di pericolo nel condominio nella gestione e manutenzione delle parti comuni dell’edificio.

Diversamente, sarebbe necessario dimostrare che lo stesso non abbia adempiuto a quanto in suo dovere ex art. 1130 c.c. e accertare la sussistenza di quel nesso di causalità tra la sua condotta omissiva di mancata rimozione della situazione di pericolo e l’evento lesione subito dalla persona offesa.

©Riproduzione riservata

Avv. Emanuele Fierimonte

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