Contatta la redazione: redazione@condominiocaffe.it | Redazione 0804136090 | 3402464960

Mancata comparizione personale del condomino in mediazione: casa succede?

Mancata comparizione personale del condomino in mediazione: casa succede?

Prima sentenza di merito a conferma del più recente orientamento di Cassazione.

L’assenza della parte in persona, così come il conferimento di una procura non idonea ai fini della partecipazione al procedimento di mediazione, fa scattare in automatico l’improcedibilità della correlata azione in giudizio. Prima sentenza di merito a conferma del più recente orientamento di Cassazione.

L’istituto. Tra fughe in avanti, ripensamenti e dubbi di costituzionalità, sono trascorsi oltre dieci anni dall’approvazione del d.lgs. n. 28/2010 in tema di mediazione civile e commerciale.

Nonostante ciò, l’istituto pare non essere ancora pienamente compreso da molti addetti ai lavori, che spesso sottostimano alcune “pieghe” della procedura innescando conseguenze gravi, se non addirittura irreparabili.

E’ il caso, ad esempio, di quanto avviene nell’ambito di un’opposizione a decreto ingiuntivo, in cui è di fondamentale importanza stabilire su quale parte incombe l’onere di avviare la mediazione (obbligatoria).

Oppure – com’è statuito nella vicenda in esame -se la parte abbia l’obbligo o meno di comparire personalmente al primo incontro di mediazione.

La vicenda. Un condomino impugna alcuni capi della delibera di approvazione del consuntivo d’esercizio lamentando la violazione dell’art. 1130bis,per non essergli state messe a disposizione le attestazioni giustificative.

Il condominio eccepisce – peraltro solo in sede di scritti conclusivi – l’improcedibilità dell’impugnativa per non essere il condomino comparso personalmente in mediazione, bensì soltanto il difensore.

La sentenza. Tanto basta al Tribunale di Roma per dichiarare improcedibile la domanda e condannare il ricorrente a rifondere le spese di lite del condominio (Trib. Roma, n. 7981/2020).

Il Giudice capitolino fonda la propria decisione su un recente pronunciamento della Corte di Cassazione, secondo cui la partecipazione al primo incontro di mediazione, nel rispetto dei principi fondamentali in tema di contratto di mandato, è certamente delegabile a un terzo.

Tuttavia, facendo proprio un orientamento sino a quel momento minoritario (Trib. Massa, n. 398/2018), affinché la delega sia valida ai sensi e per gli effetti dell’art. 8 del d.lgs. n. 28/2010, la parte che sceglie di conferire il potere di presenziare in sua vece, deve farlo “mediante una procura avente lo specifico oggetto della partecipazione alla mediazione e il conferimento del potere di disporre dei diritti sostanziali che ne sono oggetto”.

La Suprema Corte arriva quindi a negare validità a una procura alle liti conferita con atto pubblico, oppure autenticata dal legale ai sensi dell’art. 83 c.p.c., posto che “il conferimento del potere di partecipare in sua sostituzione alla mediazione non fa parte dei possibili contenuti della procura alle liti autenticabile direttamente dal difensore” (Cass. Civ., n. 8473/2019).

L’improcedibilità. L’assenza avanti il mediatore della parte o di un terzo munito di valida procura determina, come anzidetto, l’improcedibilità dell’impugnativa giudiziale.

Una conseguenza non di poco conto, specie se si considera che in tal modo l’azione verrebbe respinta senza neppure entrare nel merito della pretesa.

Esattamente ciò che accade nel caso di specie, in cui il Tribunale osserva che, in definitiva, la rigidità della disciplina è giustificata dal fatto che “deve ritenersi preferibile la presenza personale della parte, ovvero possibile anche quella del difensore purché sia munito di procura speciale a termini di cui agli orientamenti della Corte di Legittimità e purché siano almeno sussistenti ed evidenziate le ragioni per la mancata comparizione personale della parte, tenuto conto che il procedimento di mediazione è stato congegnato proprio al fine di scongiurare le liti giudiziarie e consentire mediante il confronto personale delle parti il reperimento di soluzioni alternative al conflitto”.

©Riproduzione riservata

Avv. Giuseppe Zangari

Viale dell'Industria n. 23/B - 35129 Padova 0429 635810 http://avvocatogiuseppezangari.it

Ricevi le principali novità sul Condominio in tempo reale direttamente nella tua casella email. Iscriviti gratuitamente agli aggiornamenti di CondominioCaffe


Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

× Ti possiamo aiutare?