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Mediazione in codominio: cosa accade se una domanda giudiziale risulti non connessa e non simmetrica alla domanda?

Mediazione in codominio: cosa accade se una domanda giudiziale risulti non connessa e non simmetrica alla domanda?

Analogia tra domanda di mediazione e domanda giudiziale

Una delle questioni che, da tempo, affascinano (se così mi è consentito esprimermi) dottrina e giurisprudenza, è quella relativa al rapporto che intercorre tra contenuto dell’istanza di mediazione e oggetto della eventuale domanda giudiziale.

La questione, (solo) apparentemente formale, ha in realtà un rilievo sostanziale, atteso che incide sulla procedibilità della domanda giudiziale.

Il Tribunale di Roma  con una recente sentenza, n. 6 del 2.1.2023, è tornato sull’argomento, offrendo un’interpretazione più elastica rispetto ad altre precedenti pronunce, rese anche dallo stesso Tribunale.

Il punto chiave è la norma  l’art. 4 comma 2 del D.Lgs. 28/2010, a mente del quale “L’istanza deve indicare l’organismo, le parti, l’oggetto e le ragioni della pretesa“.

La Riforma Cartabia, intervenuta, come noto, in modo sostanziale anche sulla mediazione in condominio ed, in particolar modo, sul nuovo ruolo dell’amministratore, modifica l’art. 4, comma 2, nella denominazione, sostituendo la parola istanza” con “domanda”: il testo del D.Lgs. 28/2010, come riformato, prevede infatti che “La domanda di mediazione deve indicare l’organismo, le parti, l’oggetto e le ragioni della pretesa”.

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Per comprendere il significato della norma, occorre precisare che, in sintesi, tra istanza (rectius, oggi, domanda) di mediazione e domanda giudiziale, debba esserci analogia, simmetrica, connessione.

Cosa accade se una domanda giudiziale che risulti non connessa e non simmetrica alla domanda di mediazione ?

Per fornire una risposta, occorre necessariamente comprende quale debba essere il contenuto dell’una (la domanda di mediazione) rispetto al contenuto dell’altra (la domanda giudiziale).

Sul significato di tale connessione, la giurisprudenza si è espressa in un recente passato.

Con un provvedimento reso in data 16.11.2021, dal Tribunale di Roma, Dott. De Palo, Sez. V, ad esempio, il Giudice romano, benchè il procedimento di mediazione fosse stato già esperito, con esito negativo, ha rinviato le parti innanzi ad un Organismo, atteso che in giudizio, la domanda era risultata “allargata” rispetto a quella introdotta in mediazione. E la domanda ulteriore, portata in giudizio, vertente sempre in materia condominiale, per la quale la mediazione è obbligatoria, non era stata oggetto del precedente procedimento di mediazione.

La questione, quindi, non è meramente procedurale e l’esperienza dimostra che ancora oggi si assiste a domande di mediazione prive degli elementi essenziali imposti dalla legge o domande giudiziali diverse da quelle introdotte in mediazione. E’, ancora oggi, evidente la mancata conoscenza del procedimento di mediazione, a volte da parte degli stessi avvocati, chiamati ad assistere le parti in mediazione ed a rappresentarli in giudizio, ove ciò si renda necessario.

Ma cosa dice la giurisprudenza sul tema.

Per il Tribunale di Milano (sentenza n. 836/2018), tra l’istanza di mediazione ed il successivo “petitum” e “causa petendi” dell’atto di citazione, deve esserci “identità dei fatti posti a fondamento dell’istanza di mediazione e dell’azione giudiziale“. Il Tribunale di Pordenone (sentenza del 18 Febbraio 2019) ritiene che “in tema di mediazione obbligatoria, deve ritenersi sufficiente, al fine di ritenere soddisfatto il requisito di procedibilità, che i fatti posti a fondamento della domanda siano gli stessi del successivo giudizio, a nulla rilevando l’esatta qualificazione giuridica della vicenda, operazione riservata al successivo giudizio di merito”.

Quindi, laddove si ravvisi un difetto di connessione tra le due domande, la condizione di procedibilità non può dirsi assolta, per la parte della controversia (indicata nell’art. 5 comma 1 bis DL.gs. 28/10) che non sia stata oggetto del procedimento di mediazione.

Il Tribunale di Potenza, infatti, precisa che “proprio per assicurare la fruttuosità del tentativo di conciliazione, deve esservi perfetta corrispondenza fra la domanda giudiziale proposta in seguito all’esito negativo del tentativo di conciliazione e la domanda inizialmente avanzata”, posto che, ”soltanto in questo caso la controparte è posta in condizione di acquisire tutti gli elementi di valutazione che le consentono di soppesare gli eventuali rischi riconducibili alla instaurazione della lite” Tribunale di Potenza (sentenza n. 1064 del 28 dicembre 2020).

Il Tribunale di Roma, per venire alla sentenza in commento (sentenza n. 6/2023), si mostra più aperto nell’ammettere un limitato margine di distanza tra domanda di mediazione e domanda giudiziale, affermando che “in tema di impugnazione di delibera assembleare, gli elementi necessari che devono essere indicati nell’istanza di mediazione e che devono essere messi a conoscenza dell’invitato attengono (i) alla delibera che si intende impugnare (ii) all’enunciazione del provvedimento (nullità o annullabilità) che s’intende richiedere al giudice in ipotesi di fallimento della conciliazione (iii) alla sintetica indicazione dei motivi di impugnazione in quanto è tollerabile un margine di scostamento fra l’oggetto della citazione e quello dell’istanza di mediazione”.

©Riproduzione riservata

Avv. Fabrizio Plagenza

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