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Mediazione in condominio: come cambiano le tariffe?

Mediazione in condominio: come cambiano le tariffe?

Mediazione. Come cambiano le tariffe per le procedure attivate a partire dal 15 novembre 2023

Lo scorso 31 ottobre è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il D.M. n. 150/2023 che disciplina gli organismi di mediazione, i requisiti per i mediatori e le nuove indennità di mediazione da corrispondere al momento del deposito della domanda e dell’adesione per il primo incontro. Tale decreto è stato emanato in seguito all’entrata in vigore della c.d. “Riforma Cartabia”, che ha profondamente modificato non solo le procedure civili e penali, ma anche gli istituti di risoluzione alternativa delle controversie (mediazione e arbitrato), con evidente impatto nel mondo condominiale e immobiliare.

Spesso, infatti, il Condominio viene coinvolto in procedimenti di mediazione obbligatoria, sia in seguito all’impugnazione di delibera assembleare che in ragione dell’opposizione al decreto ingiuntivo (spesse volte) promosso dall’Ente di gestione verso il singolo condomino. Tuttavia, se ricorrere ad una procedura alternativa e snella per la gestione della questione insorta costituisca un’effettiva opportunità per ricostruire una relazione o comunque risolvere il conflitto, il rinnovato sistema tariffario rischia di costituire una grave barriera nella risposta alla richiesta di giustizia da parte degli utenti.

Ed invero, tra le altre novità, il D.M. 150/2023 è intervenuto per modificare le tariffe delle procedure di mediazione, valorizzando l’impegno e la professionalità dei mediatori che – dal 15 novembre – riceveranno una remunerazione più adeguata rispetto all’attività svolta. Ogni medaglia ha il suo rovescio. Nel nostro caso, il problema riguarderà la risposta delle parti agli “aumenti” delle tariffe, circostanza per le quali sarà necessaria ed opportuna un’attività di formazione e chiara illustrazione dell’istituto da parte dei professionisti.

Mediazione in condominio: come cambiano le tariffe?

La Riforma Cartabia ha, infatti, previsto il pagamento, al momento del deposito dell’istanza e dell’adesione, di un importo composto da:

  • Indennità
  • Spese vive

L’indennità è, a sua volta, ripartita in due distinte voci:

  • Spese di avvio del procedimento di mediazione
  • Compenso per il mediatore

Le spese vive comprendono costi ulteriori, diversi dalle spese di avvio, e consistenti nel corrispettivo per “servizi accessori” offerti dall’Organismo quali, a titolo esemplificativo, le spese sostenute (e documentate) dall’organismo per la convocazione delle parti, le spese per la sottoscrizione digitale dei verbali e degli accordi quando la parte è priva di propria firma digitale (ricorrendo, ad esempio, a sistemi di firma digitale “usa e getta”) ovvero costi per il rilascio delle copie dei documenti. In caso di mancata conciliazione al primo incontro non sarà dovuta alcuna spesa ulteriore.

Viceversa, trovando un accordo conciliativo già al primo incontro ovvero proseguendo la mediazione in incontri successivi, sarà dovuto all’Organismo un importo a titolo di “Spese di mediazione”. In relazione a detto importo, è previsto un complesso sistema di calcolo che prevede:

  • una maggiorazione nella misura del 10%, nel caso in cui si raggiunga l’accordo conciliativo al primo incontro
  • una maggiorazione nella misura del 25%, nel caso in cui si raggiunga l’accordo conciliativo negli incontri successivi
  • nessuna maggiorazione nel caso in cui la mediazione prosegua in incontri successivi al primo, ma senza raggiungere alcun accordo conciliativo

La tabella delle indennità

Di seguito la tabella “integrata” delle indennità per le procedure di mediazione

Valore della lite Indennità Spese di mediazione
Spese di avvio Mediatore Minimo Massimo
Fino a euro 1.000,00 € 40,00 € 60,00 € 80,00 € 160,00
da euro 1.001,00 a euro 5.000,00 € 75,00 € 120,00 € 160,00e € 290,00
da euro 5.001,00 a euro 10.000,00 € 75,00 € 120,00 € 290,00 € 440,00
da euro 10.001,00 a euro 25.000,00 € 75,00 € 120,00 € 440,00 € 720,00
da euro 25.001,00 a euro 50.000,00 € 75,00 € 120,00 € 720,00 € 1.200,00
da euro 50.001,00 a euro 150.000,00 € 110,00 € 170,00 € 1.200,00 € 1.500,00
da euro 150.001,00 a euro 250.000,00 € 110,00 € 170,00 € 1.500,00 € 2.500,00
da euro 250.001,00 a euro 500.000,00 € 110,00 € 170,00 € 2.500,00 € 3.900,00
da euro 500.001,00 a euro 1.500.000,00 € 110,00 € 170,00 € 3.900,00 € 4.600,00
da euro 1.500.001,00 a euro 2.500.000,00 € 110,00 € 170,00 € 4.600,00 € 6.500,00
da euro 2.500.001,00 a euro 5.000.000,00 € 110,00 € 170,00 € 6.500,00 € 10.000,00

Situazioni particolari

Per le mediazioni di valore superiore ad euro 5.000.000,00, per lo scaglione minimo si applica un coefficiente dello 0,2% e per lo scaglione massimo dello 0,3%. Quando il valore della controversia è indeterminabile si applica lo scaglione da euro 50.000,00 a euro 150.000,00.

Infine, secondo quanto previsto dall’articolo 28, comma 8 del D.M. 150/2023, allorquando la mediazione costituisca condizione di procedibilità della giudiziale (es. condominio, diritti reali e opposizione a decreto ingiuntivo) o quando la mediazione è demandata dal giudice, l’indennità di mediazione e le spese di mediazione sono ridotte di un quinto.

Due ultime precisazioni. Gli importi riportati in tabella sono indicati al netto dell’IVA, che dovrà quindi essere aggiunta agli importi applicabili. Gli Organismi privati possono prevedere una tabella per le spese di mediazione differente da quella proposta, che riguarda gli Organismi di mediazione pubblici (es. Camera di Commercio, Ordini professionali…).

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Avv. Peter Lewis Geti

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