L’istituto della mediazione obbligatoria ed il beneficio del patrocinio a spese dello Stato (c.d. gratuito patrocinio), non hanno trovato, sino ad oggi, un comune denominatore. A distanza di quasi dodici anni dall’emanazione del Decreto Legislativo n. 28/2010, rimangono criticità non risolte. E’ però pur vero che, oggi, un notevole passo avanti è stato fatto. Dirimente, in tal senso, la sentenza n. 10 resa dalla Corte Costituzionale e depositata il 20 gennaio 2022 con cui la Consulta, in modo chiaro, stabilisce che “Il patrocinio a spese dello stato va garantito anche per la mediazione obbligatoria conclusa con successo”.
La sentenza ha riflessi importanti nelle materie in cui la mediazione è prevista come obbligatoria, in quanto condizione di procedibilità dell’azione giudiziaria. Tra le materie per cui la mediazione è prevista come obbligatoria, come noto, ai sensi dell’art. 5, comma 1 bis del D.Lgs. 28/2010, troviamo la “materia condominiale”.
Per comprendere meglio la portata, occorre fare un passo indietro e capire il perché si è arrivati alla pronuncia in esame.
L’Amministratore di Condominio: il primo “Mediatore”
PRIMA DELLA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE
Quando la mediazione è obbligatoria, l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato (o gratuito patrocinio o patrocinio per i non abbienti) copre le sole spese di mediazione. Resta fuori (non coperta dall’ammissione al beneficio), l’onorario dell’avvocato che assiste la parte.
Infatti, l’art. 17 del D.Lgs. n. 28/2010, al comma 5 bis, dispone che “quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda ai sensi dell’art. 5, comma 1-bis, ovvero è disposta dal giudice ai sensi dell’art. 5, comma 2, (…) all’organismo non è dovuta alcuna indennità dalla parte che si trova nelle condizioni per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato”.“A tal fine la parte è tenuta a depositare presso l’organismo apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (…), nonché a produrre, a pena di inammissibilità, (…) la documentazione necessaria a comprovare la veridicità di quanto dichiarato”.
La parte ammessa al gratuito patrocinio, dunque, non verserà all’Organismo di Mediazione alcuna indennità, ma dovrà provvedere a pagare il compenso per l’avvocato che l’assiste.
Un beneficio decisamente parziale; uno strumento di difficile attuazione poiché mancante della copertura per le spese necessarie per l’assistenza in mediazione. Una situazione che può ingenerare anche difficoltà per il mediatore, nella delicata fase del primo incontro, nella ricerca di una possibilità di superare il primo incontro informativo. Per molti, insomma, la previsione di cui al citato art. 17 comma 5 bis D.Lgs. 28/2010, evidenzierebbe una lacuna normativa, con riguardo al compenso dell’avvocato che deve assistere obbligatoriamente la parte in mediazione ed apporterebbe difficoltà nella “gestione” del procedimento.
LA LACUNA NORMATIVA
Il beneficio (in forza anche della previsione normativa degli artt. 74 e 75 del D.P.R. n. 115/2002), appare ricolto esclusivamente al “processo” in senso stretto, senza lasciare spazio al procedimento di mediazione.
Di contro, l’art. 10 del D.Lgs. n. 116/2005 stabilisce espressamente che “Il patrocinio è, altresì, esteso ai procedimenti stragiudiziali, alle condizioni previste dal presente decreto, qualora l’uso di tali mezzi sia previsto come obbligatorio dalla legge ovvero qualora il giudice vi abbia rinviato le parti in causa”. Di parere favorevole al gratuito patrocinio in mediazione, il Consiglio Nazionale Forense, con la circolare n. 25 del 6/12/2013, secondo cui l’assistenza dell’avvocato, obbligatoria per la mediazione pre – processuale o demandata dal giudice, debba rientrare nel patrocinio a spese dello Stato.
La giurisprudenza ha ritenuto in passato che l’attività professionale di natura stragiudiziale che l’avvocato svolge nell’interesse del proprio assistito non sia ammessa, di regola, al patrocinio a spese dello Stato, in quanto da considerarsi esplicata al di fuori del processo. Per cui, il compenso in questi casi sarebbe a carico del cliente che tuttavia potrebbe essere non abbiente (v. Cass. Civile, sentenza n. 2473 del 23/11/2011; Cass. Civile n. 9529 del 19/4/2013).
LA PROBLEMATICA DELL’ACCORDO IN MEDIAZIONE
Dunque, sino a prima della sentenza della Consulta, in caso di raggiungimento dell’accordo in mediazione, ove una delle parti si sia avvalsa del gratuito patrocinio, nulla è dovuto (dallo Stato) all’avvocato che tutela la parte in mediazione. Il problema insorge atteso che, è bene ricordarlo, l’assistenza dell’Avvocato è obbligatoria.
COSA SUCCEDE DOPO LA SENTENZA N. 10 DEL 20 GENNAIO 2022 DELLA CORTE COSTITUZIONALE?
Come anticipato, per la Corte Costituzionale “Il patrocinio a spese dello stato va garantito anche per la mediazione obbligatoria conclusa con successo”.
La Consulta ha accolto le questioni di illegittimità costituzionale degli artt. 74, comma 2, e 75, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, nella parte in cui non prevedono che il patrocinio a spese dello Stato sia applicabile anche all’attività difensiva svolta nell’ambito dei procedimenti di mediazione di cui all’art. 5, comma 1-bis, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 (questioni sollevate dal Tribunale di Oristano e dal Tribunale di Palermo).
Per la Corte, l’attuale disciplina sul patrocinio a spese dello Stato è irragionevole e lesiva del diritto di difesa, poiché il patrocinio a spese dello Stato è una “spesa costituzionalmente necessaria”.
Quindi, in caso di accordo in mediazione, ove la materia rientri tra quelle obbligatorie, le spese e compensi saranno a carico dello Stato.
I RIFLESSI SULLA MATERIA CONDOMINIALE: ALCUNE CONSIDERAZIONI
La mediazione è una valida opportunità per dirimere molteplici controversie che nascono in materia condominiale. Del resto, il contenzioso condominiale giunge in mediazione in modo rilevante (il 12,5% delle cause tratte in mediazione, hanno ad oggetto la materia condominiale, secondo i dati statistici del Ministero della Giustizia dal 1 gennaio al 30 settembre 2021) e, di queste, la maggior parte dei procedimenti definiti (circa 85%) afferisce alla mediazione c.d. obbligatoria ex lege o ante causam (dati tratti dalla relazione ministeriale suddetta).
Uno dei diritti per cui maggiormente si controverte in materia condominiale è, senza dubbio, il diritto di credito. E’ il caso della morosità in condominio.
Si pensi al caso del condomino moroso che non raggiunge un accordo bonario (ad esempio un piano di rientro) con l’amministratore o con il legale del condominio; oppure all’ipotesi di opposizione a decreto ingiuntivo : ove il condomino moroso possa beneficiare del gratuito patrocinio, avrebbe un ulteriore incentivo a ricorrere al procedimento di mediazione, ben potendo, oggi, godere dell’esenzione da qualunque forma di pagamento (indennità e compenso dell’avvocato). Dal canto suo, l’amministratore oggi, dopo la riforma della giustizia, ha maggiori poteri (e responsabilità) per poter partecipare, gestire e proseguire il procedimento di mediazione.
Molto ancora può e deve essere affrontato e risolto, partendo anche dall’ipotesi in cui l’accordo non venga raggiunto ma la mediazione sia stata effettivamente svolta.
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