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Morosità in Condominio e proposta di legge n. 2692: tra continuità giurisprudenziale e allarmismi mediatici

Morosità in Condominio e proposta di legge n. 2692: tra continuità giurisprudenziale e allarmismi mediatici

Il tema del recupero dei crediti condominiali non è nuovo nel dibattito giuridico. La recente proposta di legge n. 2692 ha suscitato un acceso dibattito mediatico, spesso sintetizzato con formule allarmistiche come “PER I MOROSI PAGHERANNO TUTTI”. Una lettura più attenta del testo, tuttavia, consente di ridimensionare tali timori.

È opportuno chiarirlo fin da subito: la proposta di legge non introduce ex novo la pignorabilità del conto corrente condominiale.

Già oggi, la giurisprudenza ammette che il creditore possa agire sulle somme giacenti sul conto intestato al Condominio, in quanto strumento attraverso il quale si realizza la gestione economica delle parti comuni.

La PDL n. 2692 si limita, dunque, a recepire e cristallizzare un orientamento già consolidato, trasformando una prassi giurisprudenziale in previsione normativa.

Da questo punto di vista, l’allarmismo diffuso da una parte della stampa appare ingiustificato. 

Il vero nodo: la funzione del conto corrente condominiale

Se la novità non sta nella pignorabilità in sé, il problema emerge nel modo in cui la proposta disciplina l’azione del creditore.

Il conto corrente condominiale non è un patrimonio indistinto, ma uno strumento funzionale alla gestione quotidiana dell’edificio: pagamento dei fornitori, servizi essenziali, manutenzioni, sicurezza.

Normalizzarne l’aggressione immediata significa ignorare questa funzione, con il rischio concreto di paralizzare l’attività condominiale sin dalle prime fasi dell’azione esecutiva.

Il danno non ricadrebbe soltanto sui condòmini morosi, ma anche – e soprattutto – su quelli in regola con i pagamenti, che si vedrebbero privati dei servizi pur avendo adempiuto ai propri obblighi.

Il rischio della paralisi anche senza prelievo

Un ulteriore profilo critico riguarda l’ipotesi, tutt’altro che remota, che la giurisprudenza – con una norma non chiara – possa ammettere il blocco delle somme giacenti sul conto (chiaramente fino ad un tot riferito al credito vantato e con le maggiorazioni stabilite dal giudice) a prescindere da un eventuale divieto di legge sul pignoramento con prelievo immediato.

È nota la differenza tra atto del pignoramento (che congela le somme) e ordinanza di assegnazione (che trasferisce materialmente il denaro al creditore) e se non ben formulata, anche una eventuale nuova norma potrebbe essere aggirata dai creditori.

Anche in assenza di un prelievo forzoso, difatti, il semplice congelamento di una parte rilevante delle disponibilità sarebbe sufficiente a bloccare la gestione del Condominio, rendendo impossibile far fronte alle spese correnti.

Una diversa impostazione possibile

Nel momento in cui il legislatore decide di intervenire su una materia così delicata, pur riconoscendo la necessità di tutelare il diritto dei creditori, sarebbe stato auspicabile un rafforzamento della tutela funzionale del conto corrente condominiale.

Più che ammetterne l’immediata aggressione, la norma dovrebbe, a parere dello scrivente:

  • disciplinare una priorità di escussione dei condòmini morosi;
  • relegare il conto a garanzia residuale;
  • evitare che esso diventi, anche solo mediante un blocco cautelare, lo strumento attraverso cui si paralizza l’intera gestione.

Il rischio, altrimenti, è quello di scaricare sul Condominio e sui condòmini virtuosi il peso di una morosità che dovrebbe invece essere affrontata in modo mirato.

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