È arrivata l’estate e ha portato con sé caldo ed entusiasmo.
Dopo tre mesi chiusi dentro casa a causa del Covid 19 cosa c’è di più piacevole di farsi un bel bagno al mare?
E se non dovessi nemmeno allontanarti da casa ma potessi fare un bel bagno nella piscina condominiale appena tornato da lavoro, dopo una giornata stressante ed accaldata?
Tuttavia, anche in una piscina condominiale può celarsi un pericolo se non si adottano le misure di sicurezza e le attenzioni necessarie. Questo pericolo può portare addirittura alla morte del condomino.
E a tal punto la domanda sorge spontanea: che responsabilità ha l’amministratore di condominio in tale caso?
Facciamo una piccola premessa.
Si intende per responsabilità penale l’attribuibilità di un fatto previsto dalla legge penale come reato al suo autore.
Detto ciò, la responsabilità che in tal caso grava sull’amministratore di condominio è di tipo penale, come disposto dall’art. 40, comma 2 c.p. riguardo gli eventuali infortuni colposi che possono coinvolgere i frequentatori della piscina.
Tale norma, che inquadra una responsabilità per reati omissivi impropri, al comma n.2 recita “il non impedire un evento che si ha l’obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo”.
L’art. 2050 c.c., inoltre, prevede che“chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di un’attività pericolosa, per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati, è tenuto al risarcimento, se non prova di avere adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno”.
Questo in quanto la struttura di una piscina è pericolosa, sia in attività che non, come confermato dalla Cassazione nella sentenza n. 18569/2013: “Nel corso dell’esercizio […] va assicurata la presenza di personale di salvataggio che sorvegli le attività ginniche o ricreative che vi si svolgono. Quando la struttura non è operativa, la vasca costituisce pur sempre un’entità costituente fonte di pericolo, derivante soprattutto dalla presenza di acqua, in relazione alle possibilità di caduta accidentale e di incongrue iniziative da parte degli utenti della struttura. Pure tale rischio deve essere cautelato in modo appropriato […]. In linea generale […] pare ragionevole che l’esercente della struttura delimiti l’area con transenne, barriere o apparati equivalenti che inibiscano l’accesso alla vasca e rendano chiaro, esplicitamente o implicitamente, che la struttura non è in esercizio e ne vietino, quindi, l’uso”.
Quanto detto comporta dunque che in caso di infortunio o di morte di un condomino nella piscina condominiale si inquadrerà una responsabilità penale a carico dell’amministratore che non abbia posto in essere le misure atte ad impedire l’evento lesione o l’evento morte.
Pertanto, in ragione di ciò, i reati contestabili all’amministratore sarebbero rispettivamente quelli previsti e puniti dall’art. 590 c.p. (lesioni personali colpose) ovvero quello ben più grave di cui all’art. 589 c.p. (omicidio colposo).
Trattasi di due reati di natura delittuosa (i reati si distinguono in delitti e contravvenzioni) in quanto si applicano la pena detentiva dell’arresto e la pena pecuniaria della multa.
Ciò detto, come può andare esente da responsabilità l’amministratore di condominio in caso di morte di condomino nella piscina condominiale?
La risposta a questa domanda è ricavabile dallo stesso art. 40 c.p. poc’anzi analizzato. L’amministratore deve adottare tutte le misure strettamente necessarie ad impedire che si verifichi l’evento morte.
E quali sono queste misure? Innanzitutto supervisionare periodicamente il funzionamento della struttura ed eseguire la manutenzione richiesta.
Dopodiché è necessario che si occupi della redazione di un piano di controllo dell’impianto, della nomina di un addetto per la gestione della piscina (un bagnino).
Infine deve assicurare il corretto funzionamento della struttura e dei requisiti igienico-ambientali previsti dalle norme.
Una volta adottate tutte le misure necessarie a garantire la sicurezza nell’uso della struttura ed impedire, così, un infortunio o la morte di un condomino, qualora dovesse verificarsi lo stesso, in caso di contestazioni la difesa dell’amministratore sarebbe nelle condizioni di dimostrare di aver rispettato la legge penale e aver fatto il possibile per evitare ed impedire l’evento.
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