Con la sentenza n. 15570 del 14 ottobre 2024, il Tribunale di Roma si è pronunciato in modo netto sulla durata della prescrizione dei crediti vantati dagli amministratori di condominio, respingendo l’eccezione di prescrizione quinquennale sollevata dal condominio. Il giudice ha confermato che tali crediti sono soggetti alla prescrizione ordinaria decennale, consolidando un orientamento già affermato in altre sedi giudiziarie.
Il giudice capitolino ha escluso che il contratto di amministrazione condominiale rientri tra le prestazioni d’opera intellettuale. L’amministratore non è tenuto all’iscrizione in albi professionali, come previsto per le attività regolamentate dall’articolo 2229 del Codice civile.
Il contratto è disciplinato dagli articoli 1129, 1130 e 1131 del Codice civile e, in virtù della legge n. 4/2013, è considerato una professione non ordinistica. Questo esclude anche l’applicazione della prescrizione presuntiva per le prestazioni professionali, prevista dall’articolo 2956, n. 2, del Codice civile.
Il Tribunale ha ribadito che i crediti dell’amministratore derivano da un rapporto di mandato, con prescrizione decennale ai sensi dell’articolo 2946 del Codice civile. Tale principio si applica sia alle somme anticipate dall’amministratore nell’interesse del condominio, sia al compenso per le sue attività.
La Cassazione (sent. n. 19348/2005) ha già chiarito che queste non possono essere considerate obbligazioni periodiche. Il pagamento del compenso, infatti, è legato alla durata annuale dell’incarico, al termine del quale l’amministratore è obbligato a rendere conto della gestione.
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