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Niente SOA? Perdi il bonus

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Dal 1 gennaio 2023 le imprese appaltatrici dovranno avere l’attestazione SOA per maturare il credito fiscale

Dal 1 gennaio 2023 le imprese appaltatrici dovranno avere l’attestazione SOA per maturare il credito fiscale

L’articolo 10-bis del Decreto Legge 21/03/2022 (convertito in legge n. 51/2022 e recante «Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina») ha introdotto un’importante misura di cui si sta parlando tanto, ma senza comprenderne fino in fondo la reale portata.

Cos’è l’attestazione SOA. Si fa riferimento ad un criterio di qualificazione delle imprese esecutrici già previsto dall’articolo 84 del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50).

La misura in questione prevede che «i soggetti esecutori a qualsiasi titolo di lavori pubblici di importo pari o superiore a 150.000 euro, provano il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all’articolo 83, mediante attestazione da parte degli appositi organismi di diritto privato autorizzati dall’ANAC».

Tale attestazione integra i «requisiti di idoneità professionale» richiesti alle imprese esecutrici e dalle stesse rese con autodichiarazione, rafforzando la stessa con un’attestazione rilasciata da un soggetto terzo, appositamente abilitato a fornire tale “certificazione”, previa verifica di alcuni parametri.

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Come ottenere il rilascio della SOA. Per operare nel settore pubblico (e, dal 2023 anche per il settore privato, a quanto pare…), non è sufficiente dichiarare di possedere i requisiti di idoneità tecnica e professionale per eseguire un incarico.

Al contrario, bisognerà rivolgersi ad un Organismo di Attestazione, ovverossia una società autorizzata ad operare dall’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (AVCP), che avvierà un’istruttoria di validazione dei documenti prodotti dall’impresa, facenti capo agli ultimi dieci esercizi di attività dell’impresa (dieci anni di lavori ed i migliori cinque esercizi tra gli ultimi dieci), valutando:

  • requisiti di ordine generale
  • requisiti economici
  • requisiti tecnici

L’attestazione rilasciata ha validità quinquennale, a condizione che – al terzo anno dal primo rilascio – ne venga verificata la validità.

Quando serve l’attestazione SOA. L’articolo 10bis in commento prevede che l’attestazione SOA sia necessaria, anche con riferimento agli appalti privati, in relazione all’importo dei lavori e alla tipologia degli stessi, nonché della tipologia di beneficio fiscale cui si intende accedere.

Sotto il profilo economico, l’attestazione SOA è necessaria in caso di esecuzione di lavori per importo superiore a € 516.000,00.

Quanto all’ambito oggettivo di applicazione, l’attestazione SOA è richiesta per l’esecuzione di «interventi previsti dall’articolo 119 ovvero dall’articolo 121, comma 2, del […] decreto-legge n. 34 del 2020» ovvero:

  • Superbonus 110% / 90%
  • Ecobonus
  • Sismabonus
  • Bonus casa
  • Bonus facciate
  • Bonus fotovoltaico
  • Bonus colonnine di ricarica
  • Bonus barriere architettoniche

Infine, giova precisare che il tenore letterale della previsione di cui all’articolo 10bis si riferisce espressamente agli interventi di cui all’articolo 119 (quindi: Superbonus) e all’articolo 121 DL Rilancio.

Orbene, l’articolo 121 fa riferimento a tutte le tipologie di benefici fiscali, in relazione al ricorso agli istituti – alternativi alla detrazione fiscale – della cessione del credito e dello sconto sul corrispettivo effettuato dalle imprese.

Ne consegue che il richiesto possesso dell’attestazione SOA costituisca l’ennesimo “paletto” posto “a garanzia” della legittimità degli interventi che consentono di “monetizzare” celermente il credito fiscale maturato.

Un’applicazione progressiva. Per una volta bisogna apprezzare l’attenzione del Legislatore all’introduzione di un istituto attraverso un “regime progressivo”.

Dal 1 gennaio fino al 30 giugno 2023, l’esecuzione degli interventi potrà essere affidata a «imprese che, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto ovvero, in caso di imprese subappaltatrici, del contratto di subappalto, documentino al committente ovvero all’impresa subappaltante l’avvenuta sottoscrizione di un contratto finalizzato al rilascio dell’attestazione di qualificazione con uno degli organismi previsti dall’articolo 84 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50».

A partire dal 1° luglio 2023, terminata la fase transitoria, gli appalti potranno essere affidati esclusivamente a «imprese in possesso, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto ovvero, in caso di imprese subappaltatrici, del contratto di subappalto, della occorrente qualificazione del sistema unico di qualificazione degli esecutori di contratti pubblici ai sensi dell’articolo 84 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50»

Ovviamente, sempre dal 1° luglio 2023, il possesso dell’attestazione SOA costituisce condizione essenziale e necessaria per poter maturare il credito fiscale, anche nel caso di contratti sottoscritti nel precedente periodo transitorio.

Quando non è necessaria l’attestazione SOA. L’attestazione SOA non è richiesta per gli interventi di ristrutturazione, considerata l’esistenza di un massimale ammissibile (€ 96.000,00) che è ampiamente al di sotto dell’importo per cui è si aziona la previsione di cui all’articolo 10bis.

Inoltre, l’attestazione non è richiesta per i lavori in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della legge di conversione del Dl 21/2022 (quindi: dal 21/05/2022), ovvero ai contratti di appalto o di subappalto aventi data certa anteriore alla data di entrata in vigore della legge di conversione.

Peter Lewis Geti – Matteo Dozio

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Avv. Peter Lewis Geti

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