Con la risoluzione del 15 dicembre 2020, n. 78, l’Amministrazione finanziaria fornisce un importante chiarimento,in parte già anticipato con precedenti propri interventi (risposta a istanza interpello 27 ottobre 2020, n. 500) in ordine all’applicabilità del Superbonus da parte di soggetti residenti fiscalmente all’estero.
Giova ricordare che è ormai pacifico l’accesso al bonus 110% e, in generale, a tutte le detrazioni edilizie che riguardano il comparto casa, anche per tutti i soggetti non residenti nel territorio dello Stato che sostengono le spese per l’esecuzione di interventi agevolati su immobili siti nel nostro Paese.
Con la risoluzione emessa ieri, l’Agenzia delle Entrate va oltre, poiché si pronuncia chiarendo, ancora una volta, il concetto di “condominio” rilevante ai fini dell’operatività del Superbonus.
Il quesito.
Un soggetto fiscalmente residente all’estero rappresentava di essere proprietario di una unità immobiliare e di essere, invece, nudo proprietario di un’altra unità abitativa e di un magazzino, distintamente accatastate e facenti parte di un unico edificio.
Su tale complesso immobiliare,l’istante precisava di voler eseguire interventi di ristrutturazione, incluso il rifacimento completo della struttura, nonché lavori di isolamento termico e miglioramento strutturale antisismico.
L’istante chiedeva conferma in ordine alla possibilità di fruire della detrazione al 110% per eseguire tali interventi.
Il concetto di condominio
L’Agenzia, con la risoluzione in commento, dopo aver ripercorso i tratti salienti della disciplina normativa e fiscale del Superbonus, ha risolto il dubbio interpretativo prospettato dall’istante, partendo dal concetto di condominialità, rilevante ai fini del Superbonus.
Come chiarito già con la circolare emessa durante la pausa estiva n. 24/2020, per usufruire della detrazione fiscale occorre che l’edificio sia inquadrato, da un punto di vista civilistico, come “condominio”.
Ciò in ragione del fatto che il Legislatore fiscale, precisa l’Amministrazione finanziaria, ha fatto espresso e specifico riferimento al “condominio” e non alle “parti comuni”.
Secondo la disciplina civilistica, il condominio deve intendersi come una comunione forzosa, caratterizzata dalla coesistenza della proprietà individuale dei singoli condomini e dalla comproprietà dei condomini sui beni comuni che compongono l’edificio.
Sulla base di tali premesse, non integra un “condominio”, inteso da un punto di vista civilistico,l’edificio composto da più unità immobiliari(anche se distintamente accatastate), allorquando sia posseduto da un unico proprietario o in comproprietà tra più soggetti.
Ciò in quanto, “ai fini dell’accesso al Superbonus, quindi, anche in presenza di soggetti che hanno la possibilità di utilizzare gli immobili in base ad un diritto reale di godimento, l’edificio, essendo costituito da più immobili di un unico proprietario, non può qualificarsi come «condominio», in mancanza della pluralità dei proprietari”.
Questa la chiave di lettura che consente all’Amministrazione finanziaria di escludere, nel caso di specie prospettato dall’istante, l’applicabilità dell’agevolazione fiscale al 110%sia con riferimento agli interventi realizzati sulle parti comuni, sia per quelli effettuati sulle singole unità immobiliari.
Applicabilità delle altre detrazioni fiscali
L’Amministrazione conclude il proprio parere vincolante con una “consolazione”.
Fermo restando la sussistenza di tutti i requisiti previsti dalle altre norme agevolative, per gli interventi prospettati, l’istante potrà usufruire della detrazione per i lavori di riqualificazione energetica (ecobonus) di cui all’art. 14 del DL 63/2013, della detrazione IRPEF per gli interventi di recupero edilizio di cui all’art. 16-bis del TUIR,nonché dell’agevolazione per gli interventi volti alla riduzione del rischio sismico (sismabonus) di cui all’art. 16 del DL 63/2013.
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