Liti di vicinato. L’elenco dei motivi scatenanti la lite sono i più disparati. Secondo una statistica, in testa alla classifica dei motivi più frequenti di liti condominiali ci sono quelle che in gergo tecnico vengono definite come “immissioni”, cioè i rumori molesti e i cattivi odori che provengono dagli altri appartamenti. Si va dal ticchettio dei tacchi delle scarpe delle donne alla puzza di pesce o di cipolla, dallo spostamento di mobili in tarda ora ai volumi al massimo degli apparecchi domestici, tv e stereo in testa. Nelle lamentele anche la presenza sgradita di animali nei corridoi, diritti di passaggio che non vengono rispettati. E poi ancora piante o tettoie che danno fastidio. A seguiti dei motivi scatenanti si giunge all’atto pratico dell’ingiuria e della minaccia.
La vicenda.Con la sentenza impugnata il Tribunale adito confermava, anche agli effetti civili, la condanna di Tizio alla pena di euro 280,00 di multa per i reati di ingiuria e minaccia, commessi in danno di Caio.Avverso la sentenza in esame, l’imputato proponeva ricorso in cassazione eccependo la nullità della sentenza di primo grado, e, conseguentemente di quella di secondo grado, eccependo la valutazione delle emergenze istruttorie e alla ritenuta sussistenza dei reati. Difatti, il giudice di primo grado aveva ricavato la prova delle ingiurie e delle minacce dall’attrito esistente tra imputato e persone offese per liti di vicinato. Infine, con altro motivo, il ricorrente rilevava che il fatto di ingiuria non è più previsto dalla legge come reato e che il reato di minaccia si era estinto per prescrizione in data 22 aprile 2014.
Delitto di ingiuria. Prima dell’abrogazione, l’art. 594 c.p. prevedeva che chiunque offendeva l’onore o il decoro di una persona presente era punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 516.Alla stessa pena soggiaceva anche chi commetteva il fatto mediante comunicazione telegrafica o telefonica, o con scritti o disegni, diretti alla persona offesa. La pena era della reclusione fino a un anno o della multa fino a milletrentadue euro, se l’offesa consisteva nell’attribuzione di un fatto determinato. Le pene erano aumentate qualora l’offesa fosse commessa in presenza di più persone.
Oggi, il fatto di ingiuria non è più previsto dalla legge come reato a seguito della intervenuta abolitio criminis per effetto del d. Igs. n. 7 del 2016.Non sopravvivono neppure le relative statuizioni civili che devono essere revocate (Sez. U n. 46688 del 29/09/2016).
Ragionamento della Cassazione. Secondo la S.C.,(sentenza del , 4 agosto 2020, n. 23558) il giudice di primo grado si era limitato ad affermare la sussistenza dei reati senza addurre congrui argomenti a sostegno del proprio personale convincimento; quello di secondo grado, invece,aveva ripetuto astratte formule di stile disancorate da un reale apprezzamento degli elementi del caso concreto non solo in punto di prova del fatto ma anche della sua effettiva riconducibilità al paradigma dell’alt. 612 c.p. In particolare, l’onere motivazionale tanto pregnante, avuto riguardo al tenore della contestata minaccia, riguardava la presente affermazione «se ti trovo da solo ti faccio vedere io come si trattano le persone come te […] vai subito a casa perché altrimenti ce n’è anche per te» e al contesto in cui si inserisce la condotta(lite tra vicini).
In conclusione,la sentenza è stata annullata con rinvio solo per le statuizioni civili; quanto al rinvio, sul capo relativo al reato di minaccia, questo è stato inibito dalla circostanza che il reato si è estinto per prescrizione.
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