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Non si può considerare passo carrabile il varco di accesso ad una strada privata dove tutti possono transitare e sostare al pari dei condòmini

Non si può considerare passo carrabile il varco di accesso ad una strada privata dove tutti possono transitare e sostare al pari dei condòmini

Non sussiste occupazione abusiva se il varco di accesso ad una strada privata è aperta al pubblico transito.

Il Tribunale di Napoli con la Sentenza n. 9741/2021 del 02 dicembre 2021, ha stabilito che non può essere considerato passo carrabile il varco di accesso ad una strada privata dove tutti possono transitare e sostare al pari dei condòmini.

Fatto: Un condominio si opponeva avverso tre avvisi di pagamento, con cui, il comune di Napoli lo invitava a pagare l’occupazione abusiva di suolo pubblico relativa agli anni 2015, 2016 e 2017.

La Polizia municipale aveva accertato che il condominio aveva un passo carrabile, privo di autorizzazione comunale.  Trattandosi di una occupazione permanente, il comune chiedeva il pagamento dell’indennità di occupazione abusiva e la relativa sanzione amministrativa.

Decisione:  Il Condominio chiedeva, di non applicare il regolamento Cosap del comune di Napoli e di non richiedere il pagamento del canone ai passi carrabili a raso. Precisando che il passo carrabile individuato dal comune non era altro che il varco d’accesso alla strada privata che metteva in comunicazione due strade pubbliche.

I due accessi a raso consentivano a tutti il transito sulla strada, sia a piedi che con veicoli.  Chiunque, compresi i mezzi dello stesso comune impiegati per il prelevamento quotidiano dei rifiuti potevano transitare. Inoltre la strada era provvista di pubblica illuminazione.

Il comune non ha contestato le caratteristiche della strada come descritte dal condominio (presenza di illuminazione pubblica e di un semaforo che ne regola l’accesso).  Non ha contestato che la stessa sia aperta al pubblico transito e congiunga due strade pubbliche.

Di conseguenza il varco di accesso non può essere qualificato come passo carrabile.

Il codice della strada, definisce passo carrabile l’accesso ad un’area laterale idonea allo stazionamento di uno o più veicoli.

Nel caso di specie, ci troviamo di fronte ad un varco di accesso ad una strada privata aperta al pubblico transito, sulla quale esiste una servitù di pubblico passaggio, costituitasi a seguito di usucapione.

La strada congiunge due strade pubbliche, viene utilizzata come parcheggio dagli utenti della vicina stazione della metropolitana e viene percorsa anche dai mezzi destinati all’esercizio di servizi pubblici, quali la raccolta di rifiuti.

Non vi è dubbio quindi dell’esistenza della servitù pubblica di passaggio.

Non ci troviamo in presenza di un passo carrabile, e contestualmente esiste una servitù pubblica di passaggio, il bene demaniale (ossia l’area che dovrebbe essere occupata dal marciapiede) non è sottratto all’uso della collettività, non vi è un uso particolare da parte del condominio, ma è invece destinato all’uso di tutti i cittadini, i quali, possono transitare e sostare sulla strada privata al pari dei condòmini.

Pertanto, non sussiste l’occupazione abusiva alla base degli inviti di pagamento impugnati.  Di conseguenza   il Tribunale ha dichiarato infondate le pretese vantate dal comune di Napoli ed ha annullato i tre avvisi di pagamento impugnati

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Avv. Gianpaolo Aprea

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