La Cassazione, con l’ordinanza n. 14407/2025, affronta la tematica della validità delle notifiche a mezzo PEC inviate dall’Agente della Riscossione tramite un indirizzo non inserito in pubblici elenchi (es. INI-PEC).
La Suprema Corte ha confermato che non basta questa irregolarità formale per annullare la notifica, salvo che il contribuente dimostri un concreto pregiudizio al diritto di difesa.
Il fatto e i precedenti gradi di giudizio
Il caso nasce dall’impugnazione di una cartella IMU 2012, notificata a mezzo PEC da un indirizzo non registrato in INI-PEC. La CTP di Perugia aveva accolto il ricorso del contribuente, annullando la cartella.
La CTR dell’Umbria, in appello, aveva invece ribaltato la decisione, ritenendo la notifica valida, pur se proveniente da un indirizzo PEC non ufficiale, in quanto il contribuente non aveva subito un concreto danno.
La decisione della Cassazione
Al termine del procedimento, la Suprema Corte ha ribadito il principio, già espresso in precedenza (Cfr. Cass. n. 18684/2023), secondo cui l’uso di un indirizzo PEC non registrato in INI-PEC da parte dell’Agente della Riscossione non comporta automaticamente la nullità della notifica.
Al contrario, serve una prova concreta di pregiudizio, come la compromissione del diritto di difesa.
La Cassazione ha così rigettato il ricorso del contribuente, condannandolo alle spese.
Gli impatti pratici per il settore immobiliare
La pronuncia ha un forte impatto per gli amministratori di condominio e per chi opera nel settore immobiliare in quanto conferma che l’obbligo di utilizzare indirizzi registrati nei pubblici elenchi riguarda principalmente il destinatario e non il mittente.
Invero, in tema di notificazione a mezzo PEC della cartella esattoriale, da parte dell’agente della riscossione, l’estraneità dell’indirizzo del mittente dal registro INI-Pec non inficia ex se la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire, testualmente ricavabile dall’indirizzo del mittente, occorrendo che la parte contribuente evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presente in tale registro (Cfr. Cass. Sez. 5, 03/07/2023, n. 18684).
In particolare, secondo la Suprema Corte, l’obbligo di utilizzo di un indirizzo presente nel registro INI-Pec «appare testualmente riferito solo al destinatario della notifica e non al notificante, in relazione al quale è previsto unicamente l’utilizzo «di un indirizzo di posta elettronica certificata […] risultante da pubblici elenchi». Pertanto, la norma speciale prevista per le notifiche in ambito tributario degli atti dell’Agente della riscossione differisce dalla previsione generale di cui al citato articolo 3-bis della legge n. 53/1994 solo con riferimento al soggetto che riceve la notificazione».
Gli Ermellini richiamano, inoltre, l’attenzione sulla necessità di dimostrare un danno concreto per ottenere l’annullamento della notifica proveniente da un indirizzo non pubblicato sui pubblici registri, con la conseguenza di ridurre il rischio di contenziosi basati su mere eccezioni formali, semplificando la gestione delle notifiche elettroniche anche in ambito condominiale (ad esempio, per avvisi di accertamento IMU, TARI o TASI).
Per amministratori di condominio, professionisti e contribuenti, questa sentenza rafforza l’importanza di un approccio pratico ai problemi, le eccezioni formali vanno sempre supportate da prove concrete.
La semplificazione delle notifiche PEC contribuisce a rendere più snella l’attività degli enti e più sicura la gestione degli obblighi fiscali.
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