I fatti di causa. La controversia oggetto del giudizio innanzi alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, aveva a oggetto diverse cartelle di pagamento a titolo Irpef, addizionali regionali e comunali per le annualità 2001 – 2003, emesse dall’Agenzia delle Entrate e della Riscossione nei confronti di un contribuente. Tali cartelle erano state consegnate da un messo notificatore al portiere dello stabile ove risiedeva il contribuente nei cui confronti erano stati emessi gli atti impositivi.
In sede di giudizio, il ricorrente lamentava, in particolare, la nullità della notificazione degli atti impositivi in quanto eseguita nei confronti del portiere, senza la successiva comunicazione di avvenuta notifica a mezzo raccomandata. Dalla documentazione agli atti non risultava provata la circostanza che il messo notificatore avesse inviato raccomandata informativa al contribuente della avvenuta notifica delle cartelle di pagamento al portiere.
Questione controversa. La questione sottoposta all’attenzione dei Giudici di secondo grado, riguarda le modalità di notificazione degli atti impositivi, con specifico riferimento alle ipotesi in cui la materiale consegna sia avvenuta nei confronti di persona diversa dall’effettivo destinatario del provvedimento.
In materia di notificazione degli atti impositivi di natura tributaria, occorre effettuare un preliminare distinguo fra la notifica c.d. diretta da parte dell’Ente riscossore, dal diverso caso in cui la notifica sia eseguita dal messo notificatore.
Nelle ipotesi di notifica diretta a opera dell’Agente della Riscossione, la giurisprudenza è ferma nel confermare che gli Uffici finanziari possono procedere alla notificazione degli atti a mezzo posta o tramite consegna ivi mani.
Nei casi, non del tutto rari, in cui la notifica sia effettuata a un soggetto diverso rispetto all’effettivo destinatario, occorre fare riferimento alle norme che regolano il funzionamento del servizio postale, con la conseguenza che la notifica si intende perfezionata alla data indicata nell’avviso di ricevimento della raccomandata,sottoscritto dal portiere.
Nella diversa situazione in cui, l’atto impositivo sia notificato dal messo notificatore, ai sensi dell’allora vigente art. 60, D.P.R. n. 602/1973, “se il consegnatario non è il destinatario dell’atto o dell’avviso, il messo consegna o deposita la copia dell’atto da notificare in busta che provvede a sigillare e su cui trascrive il numero cronologico della notificazione, dandone atto nella relazione in calce all’originale e alla copia dell’atto stesso […]. Il consegnatario deve sottoscrivere una ricevuta e il messo da notizia dell’avvenuta notificazione dell’atto o dell’avviso, a mezzo di lettera raccomandata”.
Decisione della Commissione Tributaria Regionale. La Commissione, al fine di dirimere la controversia, dopo essersi soffermata sulla distinzione fra la notifica a opera di un messo notificatore (art. 26, primo comma, prima parte, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602) o direttamente da parte dell’Agente della Riscossione (art. 26, primo comma, seconda parte, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602), si è soffermata sull’ipotesi oggetto del giudizio, uniformandosi all’ormai consolidato orientamento giurisprudenziale.
I Giudici, con semplici e lapidari passaggi, hanno precisato che, in materia tributaria, già a partire dal 4 luglio 2006, data di entrata in vigore delle modifiche all’art. 60, primo comma, lett. b –bis D.P.R. n. 602/1973, “è stato previsto che se il consegnatario non è il destinatario dell’atto o dell’avviso, l’agente notificatore dà notizia dell’avvenuta notificazione dell’atto o dell’avviso a mezzo di lettera raccomandata”.
Sulla base di tale assunto, la Commissione ha accolto l’appello del contribuente, rilevando l’omessa dimostrazione, da parte dell’Agenzia, in ordine all’invio delle raccomandate informative al contribuente effettivo destinatario delle cartelle di pagamento impugnate.
Il ragionamento sotteso alla pronuncia si fonda sul presupposto in base al quale la notifica del provvedimento da parte di un messo notificatore nei confronti di un soggetto diverso dal contribuente, è caratterizzata da un presunto minor grado di conoscibilità.
La previsione di un ulteriore adempimento, ovvero sia l’invio della raccomandata informativa, nelle ipotesi notifica a mezzo messo notificatore, dovrebbe, in linea di principio, garantire una maggior conoscenza da parte dell’effettivo destinatario del provvedimento impositivo.
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