Sul supplemento ordinario n. 21/L alla Gazzetta ufficiale n. 128 del 19 maggio 2020 è stato pubblicato il Decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34 recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19“.
Il decreto-legge interviene in diversi ambiti, in particolare, sugli aspetti legati agli incentivi per effìcientamento energetico, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli; diversamente, non è intervenuto sugli aspetti tanto attesi della gestione Condominiale.
Cosa è successo? Tra le prime bozze del decreto era apparso l’art. 250 che, nell’ambito delle modifiche dell’art. 83 (decreto cura Italia)aveva previsto alcune integrazioni: al comma 2, era stata prevista questa integrazione:“Per la stessa durata indicata nel primo periodo è sospeso il decorso dei termini perentori, legali e convenzionali, la cui violazione comporta prescrizione, decadenza da qualsiasi diritto, azione ed eccezione o la sanzione di inefficacia”; dopo il comma 21, i seguenti:“21-bis.
Quando il mandato dell’amministratore è scaduto o in scadenza entro tre mesi alla data di entrata in vigore della presente legge, l’incarico dell’amministratore è rinnovato per altri sei mesi in deroga all’articolo 1129 del codice civile, fermo il diritto dei condomini di procedere alla revoca nella prima assemblea successiva al rinnovo; 21-ter. In deroga a quanto stabilito dall’articolo 1130, comma primo, numero 10), del codice civile, il termine per la convocazione dell’assemblea per l’approvazione del rendiconto consuntivo con data di chiusura successiva al 31 luglio 2019 è differito a 12 mesi dalla data di chiusura dell’esercizio contabile”.
Con questo articolo, il Legislatore aveva (finalmente) ricucito il vuoto normativo in ambito condominiale, soprattutto in merito alla questione dei termini perentori (impugnativa delle delibere). Successivamente, però, abbiamo avuto una nuova versione con l’art. 212 ter che, lasciando con qualche modifica i citati commi 21-bis e 21-ter, aveva completamento modificato il periodo dei termini con questa nuova definizione: “Per il periodo compreso tra il 9 marzo 2020 e l’11 maggio 2020 si considera sospeso il decorso dei termini legali e convenzionali, la cui violazione comporta prescrizione, decadenza da qualsiasi diritto, azione ed eccezione o l’inefficacia di atti”.
Infine, lasciando i commi 21-bis e 21-ter, abbiamo avuto una ulteriore modifica del citato comma 2 “per il periodo compreso tra il 9 marzo 2020 e l’11 maggio 2020 si considera sospeso il decorso del termine di cui all’articolo 124 del codice penale”.
Ebbene, con l’ultima versione licenziata e approvata, il Consiglio dei Ministri ha deciso di eliminare completamente i citati riferimenti in tema di termini, rinnovo incarico dell’Amministratore e proroga dell’approvazione del rendiconto.
Secondo le prime indiscrezioni, è possibile che le citate norme possano confluire del Decreto Liquidità in sede di conversione.
Anche se ciò fosse possibile, ad ogni modo, resta il problema attuale dell’assemblee: il nuovo bonus 110 % in che maniera potrà essere approvato se, ancora oggi, esistono problemi pratici e interpretativi della questione legata alle riunioni?
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