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Opposizione a decreto ingiuntivo per il recupero di quote condominiali:quale l’ambito del giudizio di cognizione?

Opposizione a decreto ingiuntivo per il recupero di quote condominiali:quale l’ambito del giudizio di cognizione?

Decreto ingiuntivo richiesto ed emesso per ottenere il versamento coattivo di quote condominiali scadute e non pagate

“A volte è meglio tacere e sembrare stupidi che aprir bocca e togliere ogni dubbio”, diceva Oscar Wilde.

Per evitare, dunque,il rischio di predisporre un atto vertente su temi inconferenti –il che potrebbe esporci a ben magre figure nei confronti del Giudicante di turno-affronteremo il tema relativo all’oggetto ed al thema decidendum del giudizio di cognizione che si instaura successivamente alla notifica di un’opposizione a decreto ingiuntivo richiesto ed emesso per ottenere il versamento coattivo di quote condominiali scadute e non pagate, approfondito nella Sentenza n. 7610 del Tribunale di Roma depositata il 22 maggio u.s. commentata in questa sede.

Tale pronuncia si presenta particolarmente interessante in quanto sancisce un principio di diritto estremamente chiaro: nel giudizio avente ad oggetto l’opposizione ad un monitorio, unitamente alla revoca dell’opposto decreto, sulla scorta del dettato dell’art. 104 c. p. c., a mente del quale:Contro la stessa parte possono proporsi nel medesimo processo più domande anche non altrimenti connesse, purché sia osservata la norma dell’articolo 10 secondo comma (…)”, l’opponente ben può introdurre la domanda volta a contestare la delibera fondante il richiesto pagamento, a condizione che la stessa sia stata proposta in via principale ed autonoma e non meramente incidentale e che, qualora se ne richieda l’ annullamento, venga rispettato il termine decadenziale di trenta giorni decorrenti dalla conoscenza della delibera (per gli assenti) o dalla seduta assembleare in cui la stessa è stata adottata (per i contrari o gli astenuti); per la nullità, il problema del termine non si pone, posta l’esperibilità in ogni tempo dell’azione relativa da parte di chiunque via abbia interesse.

Qualora, viceversa, la questione afferente la validità della delibera fondante il credito condominiale, venga sollevata dall’opponente –nel giudizio d’opposizione- solo incidenter tantum,tale sindacato resta precluso al Giudice investito della controversia, essendo previsto dall’ordinamento autonomo e specifico mezzo d’impugnazione.

Ma andiamo con ordine.

 La vicenda processuale. Con atto d’ opposizione a decreto ingiuntivo ritualmente notificato, la Società ingiunta deduceva l’intervenuta prescrizione dei crediti condominiali relativi al quinquennio precedente alla notifica dell’opposto monitorio, nonché l’inesigibilità dei medesimi crediti sulla base dell’art. 8 del Regolamento Condominiale di natura contrattuale che espressamente prevedeva l’obbligo/facoltà, per essa ricorrente, di cominciare a concorrere alle spese –relative agli immobili di sua proprietà posti al pianterreno- solo a decorrere dal momento in cui i medesimi sarebbero stati resi fruibili, in quanto alienati a terzi e, di conseguenza, serviti dagli impianti condominiali dai quali, allo stato, erano completamente esclusi.

Sulla scorta di tali premesse, la parte opponente chiedeva, in via principale, accertarsi e dichiararsi la nullità delle delibere sottostanti all’impugnato monitorio per contrarietà al Regolamento Condominiale di natura contrattuale; in via gradata, l’intervenuta prescrizione dei crediti e, conseguenzialmente la revoca dell’impugnato decreto ingiuntivo.

Si costituiva in giudizio l’opposto Condominio, il quale eccepiva la piena esigibilità dei crediti vantati, sul presupposto della nullità della clausola regolamentare (art. 8) invocata dall’opponente, in quanto la stessa avrebbe avuto natura “perpetua” di condizione meramente potestativa. Evidenziava, inoltre, che la controparte non aveva impugnato le singole delibere poste a fondamento del credito ed insisteva, pertanto, nel rigetto della spiegata opposizione, con conseguente conferma dell’opposto decreto ingiuntivo.

Espletata, sia pure con esito negativo la mediazione delegata, la causa veniva istruita mediante apposita CTU e, quindi, trattenuta a sentenza, con concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

 La decisione della Corte capitolina. Il Tribunale di Roma, richiamando la giurisprudenza a Sezioni Unite della Suprema Corte (Cass. Civ., SS. UU., Sentenza n. 4421/07), preliminarmente, ribadisce il concetto già esaminato, per il quale: se nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo le delibere fondanti il credito condominiale vengono impugnate in maniera autonoma e principale, vale a dire come domande che si aggiungono a quella –ulteriore- volta ad ottenere la revoca –conseguente- del monitorio, ben può il Giudicante affrontare la questione della loro validità in maniera piena e completa e, se del caso, annullarle e/o dichiararne la nullità.

Se, al contrario, la questione viene eccepita solo incidentalmente, ossia come mera eccezione, tale sindacato resta precluso al Giudice dell’opposizione, potendo, quest’ultimo, unicamente, limitare la propria indagine a verificarne la sussistenza e l’efficacia all’attualità.

In altre parole, in ipotesi simili, il Giudice dell’opposizione potrà solo verificare se le delibere non siano state sospese o annullate nel corso dell’eventuale –separato- giudizio specifico di impugnazione, dinnanzi ad altro magistrato, e solo in tali ipotesi potrà, eventualmente, sospendere l’esecutorietà del titolo impugnato e/o revocare il decreto ingiuntivo opposto.

Chiarito questo principio, che giustifica e legittima il contenuto dell’atto di opposizione, il Tribunale di Roma, passa ad esaminare due ulteriori aspetti pregnanti della questione sottoposta alla sua attenzione.

 

In primo luogo, rileva la piena legittimità dell’art. 8 del Regolamento Condominiale di natura contrattuale, sul presupposto che il predetto articolo non possa qualificarsi, come erroneamente fa il Condominio opposto, come una clausola meramente potestativa e, dunque, rimessa unicamente alla integrale discrezionalità ed al libero arbitrio della parte nel cui interesse è stata stabilita, atteso che esso risponde, piuttosto, ad un preciso interesse economico della medesima: vale a dire, detenere le unità immobiliari alle quali le quote afferiscono, non per goderne in maniera diretta o indiretta, quanto –al contrario- per alienarle a terzi.

La dimostrazione implicita di tale assunto, il Tribunale di Roma la ricava proprio dalla circostanza,evidenziata dalla espletata CTU, per la quale i locali in parola erano del tutto sforniti dell’allaccio ai servizi condominiali, dunque, assolutamente non fruibili,ed in quanto tali, legittimamente esentati dal concorrere alle spese per impianti comuni dei cui servizi non usufruivano in alcun modo.

In secondo luogo, una volta dichiarata la piena legittimità della clausola in parola, il Tribunale non ha potuto che accertare la nullità delle delibere sottese al monitorio e, parimenti, rigettare la spiegata eccezione di decadenza dall’opposizione, data la natura del vizio riscontrato (nullità).

Per effetto delle spiegate considerazioni, le delibere poste a fondamento del monitorio sono state annullate e l’opposizione rigettata con conferma del decreto ingiuntivo impugnato.

 

 

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Avv. Roberto Rizzo

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