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Pandemia in condominio: attenzione “agli untori”

Pandemia in condominio: attenzione “agli untori”

A proposito della brutta storia di Rozzano, nel milanese, dove sono intervenuti i Carabinieri per rimuovere l'avviso che segnalava “gli untori” in condominio.

Milano, anno 1630. Il Manzoni ne “I promessi sposi” scriveva “… la peste che il tribunale della sanità aveva tenuto che potesse entrar con le bande alemanne nel milanese, c’era entrata davvero, come è noto: ed è noto parimente che non si fermò qui, ma invase e spopolò una buona parte d’Italia …”.

 Milano, anno 2021. In un condominio di Rozzano, alle porte di Milano, è apparso un “avviso”, subito rimosso e segnalato ai Carabinieri: “Attenzione! Ci sono positivi nel condominio. Massima cautela”.

Corsi e ricorsi storici, mentre diventa illuminante e di straordinaria modernità l’incipit del capitolo 31 dell’opera manzoniana, nelle cui pagine c’è tutto ciò che in questi mesi di pandemia stiamo vivendo e che lo stolto avviso condominiale ha messo in risalto insieme alla caccia spasmodica all’untore.

Ma davvero si è arrivati a tanto?

 Quanto avvelenamento sociale dei rapporti umani e quale imbarbarimento del vivere civile ha generato in noi questo Covid-19! Ha fatto emergere l’istinto atavico perché ci si sente minacciati da un nemico invisibile: quello di vedere il contagio ovunque e di guardare ad ogni nostro simile come ad una minaccia, come ad un potenziale aggressore!

Vediamocela allora, la questione, in punto di diritto, circa quattrocento anni dopo il Manzoni e dopo la caccia all’untore.

Innanzitutto, occorre precisare che il condòmino positivo non è obbligato a comunicare il proprio stato di salute all’amministratore, ma solo alle autorità sanitarie al fine della quarantena, del monitoraggio e del tracciamento dei contatti. Da ciò ne consegue che “l’appestato” è obbligato all’isolamento per evitare di contaminare le parti comuni e gli altri residenti.

Se egli, tuttavia, può spontaneamente comunicare in via strettamente informale e riservata all’amministratore il suo stato di salute, quest’ultimo non è tenuto a dare diffusione della “notizia” agli altri condòmini, in quanto si esporrebbe ad eventuali conseguenze, quali l’azione risarcitoria da parte della persona positiva e la sanzione da parte del Garante per trattamento illecito dei dati personali.

Sempre nel rispetto della privacy, il gestore più scrupoloso potrebbe valutare invece la sanificazione degli ambienti comuni dell’edificio, al solo scopo cautelativo, indipendentemente dalla ricezione di una comunicazione ufficiale da parte del soggetto positivo.

La tutela degli spazi condominiali, infatti, deve essere garantita e vigilata dall’amministratore nel rispetto degli obblighi di preservare la sicurezza e la salubrità ex artt. 36 e 37 del D.Lgs 81/08, e – proprio in relazione alla pandemia – il Ministero della Salute, con nota 5443 del 22.02.2020, ha peraltro definito le linee guida da assumere proprio in ordine alla pulizia degli ambienti non sanitari, ove siano stati confermati casi di Covid-19.

 Come sempre accade, anche nonostante le emergenze, si porrà poi – ovviamente – il problema della spesa di sanificazione posta a carico del condominio.

 Ebbene, laddove l’amministratore ricevesse comunicazione scritta dell’avvenuto contagio, egli potrebbe disporre “ad abundantiam”  la sanificazione essendo questa attività urgente, e – in tal caso – non dovrebbe neppure essere necessaria la ratifica di spesa da parte dell’assemblea.

Qualora però uno o più condomini contestassero l’esborso, l’amministratore potrà esibire la comunicazione scritta ricevuta dal contagiato, appellandosi  oltretutto all’art. 9, comma 2,  lettera F del Regolamento UE 2016/679 ove è previsto che il divieto di trattare i dati sanitari di un soggetto non si applica quando lo stesso sia necessario per accertare, esercitare o difendere un diritto anche in sede giudiziaria.

In conclusione è opportuno sottolineare come la coscienza e il buon senso di ciascuno di noi dovrebbero essere le vere linee guida in questa situazione tragica di pandemia che stiamo vivendo, senza dimenticare che – dall’amministratore al semplice condòmino – oggi più che mai l’individuo ha diritto alla salute in ossequio all’articolo 32 della nostra Costituzione, ma soprattutto a tutela della serenità collettiva che non può tollerare il “dagli all’untore” di manzoniana memoria.

©Riproduzione riservata

Avv. Sabina Vuolo

Via Fleming, 49 - 84012 Angri (SA) 081 946633

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