A decorrere dal 01 ottobre 2024, sorge un nuovo obbligo in ambito di edilizia a carico degli appaltatori: il possesso della patente “le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all’articolo 89, comma 1, lettera a), ad esclusione di coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale”.
Di seguito spieghiamo sinteticamente tale nuovo obbligo e i risvolti nell’universo condominiale.
Cos’è la patente a punti nell’edilizia
La “patente a punti per l’edilizia” rappresenta un meccanismo per l’acquisizione e/o il mantenimento del diritto di operare nei cantieri partendo da un certo numero di punti iniziali. Detti punti vengono progressivamente sottratti in caso di infrazioni ovvero assegnati in caso di particolari meriti.
Principale normativa di riferimento
Il D.L 19/2024 (“Decreto PNRR 4“) ha introdotto la patente a punti nell’art. 27 del Testo Unico della Sicurezza.
L’attuazione del provvedimento è avvenuta con il D.M. 18 settembre 2024, n. 132 definendo:
- la disciplina e le modalità di presentazione della domanda;
- i contenuti informativi della patente;
- le procedure per la sospensione cautelare in caso di infortuni gravi;
- i criteri per l’attribuzione;
- l’incremento e il recupero dei crediti.
Chi sono i soggetti tenuti al possesso della patente
La normativa sulla patente a punti in edilizia si rivolge a tutti coloro che operano nei cantieri siano essi imprese che lavoratori autonomi.
In particolare, l’art. 27 della legge 81/2008 (Testo Unico della Sicurezza) così come modificato dal D.L. 19/2024, prescrive che sono tenuti al possesso della patente in discorso “le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all’articolo 89, comma 1, lettera a)”.
A sua volta, la norma richiamata definisce cantieri come “qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco è riportato nell’allegato X.”
La patente edilizia per gli appaltatori stranieri che operano in Italia
Nel caso – sempre meno raro – di imprese aventi sedi all’estero, ma che realizzano un appalto in Italia, l’art 27, prevede che “Per le imprese e i lavoratori autonomi stabiliti in uno Stato membro dell’Unione europea diverso dall’Italia o in uno Stato non appartenente all’Unione europea è sufficiente il possesso di un documento equivalente rilasciato dalla competente autorità del Paese d’origine e, nel caso di Stato non appartenente all’Unione europea, riconosciuto secondo la legge italiana.”
Esclusione dall’obbligo di patente
La normativa in esame prevede anche le seguenti esclusioni:
- i soggetti che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale come ad esempio ingegneri, architetti, geometri ecc.;
- le imprese in possesso dell’attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III, di cui all’articolo 100, comma 4, del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023.
In tali casi, dunque, non vige l’obbligo di dotarsi della patente per l’edilizia.
Decorrenza dell’obbligo di patente
Il decreto entra in vigore a far data dal 1 ottobre 2024, ma è previsto un iniziale periodo di transizione in cui necessariamente si forniranno precisazioni e chiarimenti.
L’Ispettorato nazionale del Lavoro, nella sua circolare esplicativa n. 4 del 23 settembre 2024, ha fornito le sue prime indicazioni e chiarimenti prevedendo la possibilità di presentare una autocertificazione/dichiarazione sostitutiva con efficacia fino alla data del 31 ottobre 2024.
A partire dal 01 novembre 2024 – salvo proroghe – per operare in cantiere sarà indispensabile aver effettuato la richiesta di rilascio della patente tramite apposito portale telematico.
Requisiti per ottenere la patente
La patente è rilasciata, in formato digitale, dall’Ispettorato nazionale del lavoro subordinatamente al possesso dei seguenti requisiti:
- a) iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
- b) adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi previsti dal presente decreto;
- c) possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità;
- d) possesso del documento di valutazione dei rischi, nei casi previsti dalla normativa vigente;
- e) possesso della certificazione di regolarità fiscale, di cui all’articolo 17-bis , commi 5 e 6, del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, nei casi previsti dalla normativa vigente;
- f) avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente.
Funzionamento della patente
La patente contiene un paniere iniziale di 30 punti; per operare nei cantieri ne occorrono almeno 15.
Le decurtazioni dei punti avvengono sulla base delle violazioni riscontrate dagli organi pubblici ispettivi con riferimento all’allegato 1bis.
In base al comma 7 dell’art. 27, sull’accumulo dei punti incidono anche, oltre ai provvedimenti definitivi di cui al punto precedente, le sentenze passate in giudicato e le ordinanze-ingiunzione di cui all’articolo 18 della legge 24 novembre 1981 n. 689, divenute definitive.
Così come sono riportate le modalità di perdita punti, sono anche previsti dei meccanismi per incrementarli o recuperare quelli persi.
Cosa avviene quando i punti sono al di sotto del numero di legge?
La patente con punteggio inferiore a quindici crediti non consente alle imprese e ai lavoratori autonomi di operare nei cantieri temporanei o mobili di cui all’articolo 89, comma 1, lettera a).
Qualora la decurtazione con i punti al di sotto del numero di legge si verifichi durante le opere in corso, è consentito il completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto se il valore di quanto realizzato è superiore al 30 per cento rispetto al corrispettivo contrattuale, salvo quanto ulteriormente previsto dalla normativa specifica.
Sanzioni
Operare in un cantiere con un monte crediti inferiore a quello previsto dalla legge, comporta una sanzione amministrativa pari al 10% del valore dei lavori e, comunque, non inferiore a euro 6.000,00 a carico del soggetto possessore della patente.
Addirittura, è previsto che la patente venga revocata in caso di dichiarazione non veritiera sulla sussistenza di uno o più requisiti necessari per ottenerla, accertata in sede di controllo successivo al rilascio. Una volta revocata, l’appaltatore dovrà attendere non meno di 12 mesi per richiederla nuovamente.
Delle sanzioni sono previste anche a carico del committente e quindi, potenzialmente del Condominio.
La normativa, difatti, prevede che “il committente o il responsabile dei lavori che non abbia verificato il possesso della patente […] nei confronti delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi […] è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 711,92 a euro 2.562,91.”
Obblighi per il condominio
In caso di esecuzione di appalti in Condominio vige, dunque, per il tramite del proprio amministratore – in quanto figura committente – un nuovo requisito da verificare.
Tale controllo, peraltro, va eseguito:
- preventivamente, per non incorrere nella culpa in eligendo con le relative conseguenze: la patente edilizia;
- in corso d’opera, per non configurare la culpa in vigilando.
Detti obblighi ricorrono SEMPRE, in quanto la normativa sul documento in discorso non pone limiti minimi. Per tale ragione, il possesso della patente, con i punti minimi di legge, va accertato dal Condominio per il tramite dell’amministratore per qualunque opera: dall’elettricista per il cambio lampadine, al fabbro che deve sostituire le chiavi della serratura cambiata al cantiere di centinaia di migliaia di euro.
Tale controllo va eseguito, precisa la norma, anche nei casi di subappalto.
Per quanto scritto sopra, si ribadisce che per le imprese che non sono tenute al possesso della patente perché, invece, dotate dell’attestazione di qualificazione SOA, il committente deve verificare tale documento.
Marco Venier
Amministratore di Condominio
Presidente nazionale UNICONDOMINIO
Mansionario del Committente-Responsabile dei lavori di manutenzione in Condominio
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