I primi commenti alla PDL targata Gardini di riforma del condominio consegnano al pubblico una narrazione fatta di maggiori responsabilità e meno tutele per gli amministratori di condominio. Le cose non stanno proprio così. In realtà, da una lettura attenta della proposta, affrancata da possibili vizi ideologici, si evincono diversi nuovi livelli di tutela. In questo articolo ci occupiamo dei primi due interventi a favore della categoria.
Prima tutela: cancellata la prorogatio gratuita
Sulla scorta della normativa vigente e in ragione della giurisprudenza più consolidata, oggi, l’amministratore di condominio si vede costretto a svolgere il suo incarico gratuitamente quando il suo mandato non si rinnova regolarmente dopo i primi due anni.
In buona sostanza, terminato il primo anno di nomina e il successivo previsto dal rinnovo automatico di un altro solo anno, accade che in presenza di una (spesso voluta) inerzia dell’assemblea, l’amministratore si veda costretto a svolgere il suo incarico senza la possibilità di richiedere il rispettivo compenso. Ma non solo.
Per poter pretendere la sua sostituzione, in questi casi è obbligato a rassegnare le sue dimissioni e ricorrere al giudice per la nomina giudiziale del successore, con tutte le relative gravose spese a suo carico. Diversamente, è condannato a lavorare senza compenso fino a quando l’assemblea non si deciderà di deliberare sulla sua conferma e senza la possibilità di salvare il precedente periodo di mandato che resterà privo del diritto al compenso.
La proposta di riforma in discussione e già assegnata alla II Commissione Giustizia della Camera, risolve questa antipatica problematica, prevedendo un incarico sì annuale ma che si rinnovi automaticamente, di anno in anno, cancellando, definitivamente, questa grave stortura ai danni degli amministratori che, come tutti, hanno il diritto ad essere sempre remunerati dal proprio mandante.
Seconda tutela: niente più discrasie tra il codice penale e quello civile
Oggi, qualora dovesse scadere il Certificato di Prevenzione Incendi del fabbricato e l’assemblea non deliberasse le attività necessarie, dall’incarico ai tecnici all’appalto dei lavori di adeguamento, l’amministratore di condominio finirebbe direttamente indagato dalla Procura della Repubblica, senza, però, avere a disposizione alcuno strumento di intervento diretto.
Questa gravissima anomalia e inciviltà giuridica del nostro ordinamento viene risolta dalla proposta di riforma che riconosce all’amministratore di condominio il potere autonomo di ordinare opere di messa a norma degli impianti nel caso di inerzia dell’assemblea.
In altri termini, i condòmini non potranno più prendersi gioco delle responsabilità dell’amministratore scaricando sulla sua pelle la loro inerzia, spesso strumentale e tesa semplicemente a non sostenere nuove spese sapendo che non saranno mai loro a rispondere penalmente di tali inadempienze rispetto alle leggi speciali di riferimento.
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