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Per la conformità alla normativa privacy in ambito condominiale serve il consenso dell’assemblea?

Per la conformità alla normativa privacy in ambito condominiale serve il consenso dell’assemblea?

Privacy condominiale e obblighi normativi: poteri e responsabilità dell’amministratore

L’adeguamento al Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR) costituisce un dovere giuridico per il condominio. Sorge, dunque, il quesito se l’amministratore sia tenuto a ottenere una delibera assembleare per procedere con gli adempimenti richiesti dalla normativa.

Di seguito, un’analisi dettagliata della questione.

Ambito decisionale dell’amministratore in materia di protezione dei dati

L’adozione di misure per la protezione dei dati personali rientra nelle prerogative dell’amministratore, senza necessità di un preventivo consenso assembleare, se tali azioni costituiscono atti di ordinaria amministrazione.

Secondo l’orientamento giurisprudenziale consolidato (cfr. Cass. Civ., Sent. n. 9148/2008), l’amministratore può autonomamente porre in essere le attività necessarie per il rispetto delle disposizioni normative vigenti, mentre per interventi di natura straordinaria si rende necessaria una specifica delibera assembleare.

Obbligatorietà della conformità al GDPR: una prescrizione normativa

L’adeguamento alla disciplina sulla protezione dei dati personali non configura una scelta discrezionale dell’assemblea condominiale, bensì un obbligo sancito dalla normativa sovranazionale e nazionale.

Il GDPR impone a ogni condominio, quale titolare del trattamento, l’adozione di misure idonee a garantire la sicurezza e la corretta gestione dei dati personali. L’assemblea ha facoltà di deliberare sulle modalità operative e sulle risorse economiche destinate alla compliance, ma non può disattendere gli obblighi previsti dalla legge, pena il rischio di sanzioni pecuniarie e responsabilità legali.

Stipula di contratti per l’adeguamento: competenza dell’amministratore e ruolo dell’assemblea

L’affidamento a professionisti esterni per l’adeguamento al GDPR rientra tra le prerogative dell’amministratore, che può procedere senza necessità di una preventiva delibera assembleare. Tuttavia, la spesa relativa deve essere sottoposta all’approvazione dell’assemblea.

L’organo deliberativo condominiale può pronunciarsi in merito alla scelta del fornitore o valutare alternative economiche, ma non può opporsi all’adeguamento normativo. L’omessa conformità al GDPR comporterebbe, infatti, il rischio di sanzioni per il condominio e possibili responsabilità a carico dell’amministratore.

L’adeguamento al GDPR rappresenta un obbligo inderogabile per il condominio. L’amministratore, nell’ambito dei suoi poteri, può adottare le misure necessarie senza delibera assembleare, salvo per quanto riguarda l’approvazione delle spese. L’assemblea, pertanto, non ha la facoltà di rifiutare la conformità normativa, ma può incidere sulle modalità operative e gestionali della compliance.

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    Avv. Raffaele Marascio

    Avvocato già iscritto all’Albo presso l’Ordine degli Avvocati di Torino. Laureato in Giurisprudenza presso l’Università degli studi di Torino con tesi in materia di Big Data e rispetto del Regolamento Europeo per la protezione dei dati personali (GDPR). Specializzato in diritto della privacy, diritto penale e responsabilità civile.

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