Tempi duri per il tecnico che deve asseverare la congruità delle spese per c.d. bonus edilizi ordinari. Secondo una risposta data dalla Direzione Regionale Lombardia delle Entrate, deve avere una polizza assicurativa “maggiorata”. Questo è quanto espresso con una risposta a una richiesta di assistenza fiscale inviata da un ingegnere.
La domanda posta è la seguente: per asseverare la congruità della spesa nell’ambito dei bonus ordinari serve la polizza assicurativa specifica richiesta per il superbonus?
Ad oggi il quadro normativo non è particolarmente chiaro, in quanto si sono prodotte interpretazioni divergenti.
Quindi, alcune polizze per gli asseveratori hanno iniziato ad inserire nei loro contratti, uno specifico riferimento agli adempimenti previsti dal decreto Antifrodi, comprendendo anche le asseverazioni relative ai bonus ordinari diversi dal 110% .
Una scelta che con il tempo si è rilevata vincente visto che tra i professionisti vi erano poche dovuto al fatto che mandaca un dettato normativo chiaro oltre al fatto che l’intervento da parte dell’Agenzia delle Entrate che chiarisse definitivamente il dubbio sulla tipologia di polizza assicurativa necessaria si faceva attendere.
Nelle more è intervenuta la Direzione regionale della Lombardia dell’Agenzia delle Entrate (si veda allegato) che ha precisato che per tutti gli interventi in questione – anche per quelli che hanno accesso ai bonus diversi dal Superbonus di cui all’articolo 121 – è necessario richiedere il visto di conformità.
Sulla base di questo provvedimento, per tutti gli interventi in questione, quindi, anche per quelli che hanno accesso ai bonus diversi dal Superbonus, il soggetto che rilascia tale visto verifica che i professionisti incaricati abbiano rilasciato le asseverazioni e le attestazioni previste.
L’Agenzia delle Entrate conclude rilevando che il soggetto che rilascia il visto di conformità verifica, inoltre, che gli stessi professionisti abbiano stipulato una polizza di assicurazione della responsabilità civile, come previsto dall’articolo 119, comma 14, del decreto-legge n. 34 del 2020.
Ora bisognerà vedere se a questa nota diramata dalla Dre lombarda ci sarà seguito dalla Direzione nazionale oppure ci sarà un eventuale ripensamento.
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