La puntata di Condominio Caffè Live andata in rete ieri, in diretta, sulla pagina Facebook della radio ufficiale dell’avvocatura Iuslaw Webradio ha visto ospite l’avvocato Aldo Piscitello, chiamato dal nostro direttore di testata Michele Zuppardi e dal nostro capo della redazione Roberto Rizzo a discutere – insieme al patron dell’emittente Angelo Marzo – sulle competenze di amministratori condominiali e responsabili dei lavori relativamente alle pratiche del superbonus 110.
Cosa è uscito fuori dal talk radiofonico? Quali riflessioni hanno interessato gli ascoltatori?
Ecco qui di seguito il riassunto, redatto proprio dall’avvocato Aldo Piscitello, che Condominio Caffè Live e Iuslaw Webradio ringraziano per la particolare competenza offerta a beneficio di tutti gli addetti del settore.
Condominio e sicurezza sui luoghi di lavoro: il committente ed il responsabile dei lavori nel superbonus 110%.
Il tema della sicurezza nei cantieri di lavoro è da sempre cruciale nella legislazione italiana. Il D.Lgs n° 81/2008, è la normativa di riferimento, un vero e proprio T.U. che raggruppa quella precedente l’intero impianto legislativo prima vigente. Nel superbonus 110% la sicurezza nei luoghi di lavoro è certamente uno dei temi principali.
Mi soffermerei in tal senso su sulle tre figure più importanti ovvero committente, amministratore di condominio e responsabile dei lavori.
Il committente quasi sempre è anche l’amministratore di condominio e nel superbonus 110% non è raro che egli assuma addirittura anche il ruolo di responsabile dei lavori, in questo caso al fine di poter inglobare il compenso proprio nel rimborso del 110%.
Il responsabile dei Lavori non è una figura obbligatoria l’art. 89 lett. c) del D.Lgs 81/2008 , infatti, dà la facoltà al committente di nominarlo, in caso contrario ogni responsabilità tipica del ruolo rimarrà in capo proprio al committente. Quest’ultimo non sarà comunque esente da ogni responsabilità in quanto chiamato a rispondere per culpa ineligendo qualora la sua scelta dovesse rivelarsi carente sotto il profilo delle capacità professionali del responsabile dei lavori o per culpa in vigilando nell’ipotesi di mancata verifica dell’operato del responsabile dei lavori medesimo.
Il superbonus ha delle implicazioni ulteriori e specifiche perchè trattandosi di lavori per così dire corali e, dunque, disomogenei, questi potrebbero prevedere la presenza di diverse ditte appaltatrici ed un conseguente ampliamento qualitativo e quantitativo degli adempimenti in materia di sicurezza del responsabile dei lavori oltre ad un carico di responsabilità certamente maggiore. Proprio per questo assume fondamentale importanza la delega dei poteri data dal committente al responsabile dei lavori. Tanto più dettagliata e ampia sarà la delega, con la previsione dei poteri di natura gestionale, di spesa e decisorie, quanto più chiare ed inequivocabili saranno le responsabilità del responsabile dei lavori. L’importanza della delega di funzioni e la minuziosa regolamentazione assumono, dunque, un peso ancor più grande proprio quando l’appalto in superbonus 110% vedrà la partecipazione di più imprese.
In conclusione evidenzio che sotto questo profilo vi sono 2 sentenze della Corte di Cassazione che seppur non recentissime sono emblematiche l’una (Cass. Pen. Sez. 4 Sent. n°23090/2008) in quanto indica specificamente quali sono i requisiti essenziali della delega di funzioni affinché il committente sia esente dalle responsabilità proprie del responsabile dei lavori, l’altra (Cass. Pen. Sez. 4 Sent. n°37738/2013) che analizza il caso delle diverse responsabilità in caso di più imprese appaltatrici.
Avv. Aldo Piscitello
Presidente del Centro Studi di Confamministrare Italia
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