Le continue proroghe dello stato di emergenza stanno mettendo in crisi molti amministratori di condominio, in particolar modo quelli che gestiscono condomini al cui al proprio interno siano presenti attività soggette a prevenzione incendi.
Non ultimo è il caso all’adeguamento normativo del D.M. 25 gennaio 2019 che aveva come termine ultimo la data del 6 maggio 2020, poi rimandata con il susseguirsi dei Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri.
Cercando di ricostruire la situazione dei vari decreti e/o DPCM pubblicati, possiamo citare con certezza che con la conversione in legge del D.L. 14 agosto 2020 n.104, era stato inserito l’art. 63 bis, che al punto 2 riportava in merito agli adempimenti ed adeguamenti alle norme antincendio:
“È rinviato di sei mesi dal termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il termine per gli adempimenti e adeguamenti antincendio previsti per il 6 maggio 2020, di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b, del decreto del Ministro dell’interno 25 gennaio 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 5 febbraio 2019”.
Attraverso il DL n.2/2021 sappiamo con precisione che il termine dello stato di emergenza è fissato per il 30 Aprile 2021, quindi è possibile considerare lo slittamento del termine ultimo della parte gestionale-organizzativa ai successivi sei mesi dopo la conclusione dello stato di emergenza, considerando come scadenza la data del 31 ottobre 2021.
Ma per quanto riguarda la parte di integrazione impiantistica da adottare, nel caso si amministri uno stabile avente altezza antincendi maggiore di 54 m?
Considerando che alla pubblicazione del D.M. 25 gennaio 2019 la scadenza per tale adempimento era fissata al 6 maggio 2021, è possibile considerare che tale data non sia stata spostata e che resti ancora in vigore, visto che all’art.63 bis del D.L. 14 agosto 2020 n.104 vengono citati solamente gli adempimenti e adeguamenti antincendio previsti per il 6 maggio 2020, quindi relativi alla parte gestionale ed organizzativa.
La situazione ad oggi risulta essere questa per quanto riguarda l’adempimento al D.M. 25 gennaio 2019:
- Adeguamento impiantistico (installazione impianto allarme incendio e/o EVAC): 20 maggio 2021;
- Adeguamento gestionale-organizzativo: 31 ottobre 2021.
In poche parole, si avrà una inversione di scadenze dettate dalla presente situazione dello stato di emergenza.
Si precisa inoltre che il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco con la circolare DCPREV prot. 6655 del 09/12/2020 informa che la Legge 27 novembre 2020 n. 159, recante conversione con modificazione del decreto-legge 7 ottobre 2020 n.125, recanti “Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta Covid, nonché per l’attuazione delle direttive (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020”, di cui di particolare interesse per l’attività di prevenzione incendi è l’art. 3-bis “Proroga degli effetti di atti amministrativi in scadenza” che modifica il comma 2 e introduce il comma 2-sexies all’art. 103 del decreto-legge 17 marzo 2020 n.18 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n.27.
Il sopra citato art.103 “Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza” riporta:
- 103, comma 2: Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data di dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza… omissis.
- 103, comma 2-sexies: Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, di cui al comma 2, scaduti tra il 1° agosto 2020 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 7 ottobre 2020 n.125 (ndr. 4 dicembre 2020), e che non sono stati rinnovati, si intendono validi e sono soggetti alla disciplina di cui al medesimo comma 2.
Così come già precedentemente indicato nella circolare DCPREV prot. 4629 del 23/03/2020, in tale fattispecie ricadono, in particolare, le attestazioni di rinnovo periodico della conformità antincendio di cui all’art.5 del D.P.R. 151/2011, i corrispondenti procedimenti previsti dal D.Lgs 105/2015, le omologazioni dei prodotti antincendio nonché i termini fissati dall’art.7 del D.M. 5 agosto 2011 e s.m.i. ai fini del mantenimento dell’iscrizione dei professionisti antincendio negli elenchi di cui all’art.16 del D.Lgs 139/2006 e s.m.i.
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