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Prevenzione incendi. Più tempo per l’adeguamento degli edifici condominiali

Prevenzione incendi. Più tempo per l’adeguamento degli edifici condominiali

A seguito dell’ulteriore proroga dello stato di emergenza al 31 luglio 2021, l’adeguamento al DM 25 gennaio 2019 per gli edifici civile avente altezza antincendi maggiore di 12 metri slitta ancora.

Cosa dice la normativa:

  •  La proroga dello stato di emergenza al 31 luglio 2021 e gli effetti derivanti sulla normativa anticendio
  • Più tempo per gli amministratori di condominio per poter ottemperare agli adempimenti previsti dal Decreto Ministeriale 25 gennaio 2019

A seguito dell’ulteriore proroga dello stato di emergenza al 31 luglio 2021, l’adeguamento al DM 25 gennaio 2019 per gli edifici civile avente altezza antincendi maggiore di 12 metri slitta ancora.

Ricordiamo che con la conversione in legge del D.L. 14 agosto 2020 n.104, era stato inserito l’art. 63 bis, che al punto 2 riportava in merito agli adempimenti ed adeguamenti alle norme antincendio: “È rinviato di sei mesi dal termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il termine per gli adempimenti e adeguamenti antincendio previsti per il 6 maggio 2020, di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b, del decreto del Ministro dell’interno 25 gennaio 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 5 febbraio 2019”.

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Considerando la proroga dello stato di emergenza deliberato al 31 luglio 2021, è necessario considerare ulteriori sei mesi come termine ultimo per gli adempimenti e adeguamenti previsti, quindi è possibile reputare come termine ultimo il 31 Gennaio 2022.

La proroga dello stato di emergenza impatta anche sugli atti amministrativi in scadenza, in particolar modo sulle attestazioni di rinnovo periodico delle pratiche di prevenzione incendi.

A tal proposito è la circolare della Direzione Centrale per la Prevenzione e la sicurezza tecnica del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile (DCPREV) prot. 16655 del 9 dicembre 2020, che fornisce i chiarimenti in merito alla proroga di 90 giorni successivi alla cessazione dello stato di emergenza Covid-19 per gli adempimenti in materia di prevenzione incendi.

In relazione alle attività di prevenzione incendi, il decreto legge 27 novembre 2020 n. 159, che apporta modificazioni in sede di conversione al Decreto Legge 7 Ottobre 2020, n. 125, inserendo l’articolo 3bis, rubricato “Proroga degli effetti di atti amministrativi in scadenza” (che modifica a sua volta l’art. 103 del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18 poi convertito in legge 24 aprile 2020 n.2), prevede quanto segue:

  • Comma 2: “le parole: «il 31 luglio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19”.
  • Comma 2-sexies: “Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, di cui al comma 2, scaduti tra il 1° agosto 2020 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, e che non sono stati rinnovati, si intendono validi e sono soggetti alla disciplina di cui al medesimo comma 2”.

Sicuramente, la proroga di ulteriori mesi dal termine finale dello stato di emergenza permette all’amministratore di condominio di avere ulteriore tempo per poter ottemperare agli adempimenti e adeguamenti antincendio previsti dal Decreto Ministeriale 25 gennaio 2019.

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Giancarmine Nastari

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